Art. 20 Subambiti 1. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi mediante la localizzazione degli stessi sul territorio, lo statuto puo' prevederne la gestione decentrata attraverso l'istituzione di Subambiti, anche in deroga al criterio di contiguita' territoriale, soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'unione. 2. L'unione disciplina con regolamento il funzionamento dei subambiti, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia della funzione e del servizio e alla necessita' di presidi o sportelli territoriali, nonche' con riferimento ai principi di efficacia, economicita' e semplificazione di gestione. 3. A ciascun subambito e' preposta una Conferenza dei Sindaci di subambito con un ruolo propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'unione, in relazione al territorio di riferimento. 4. La Conferenza dei Sindaci di subambito nomina un Sindaco che ne coordina l'attivita', concorre assieme al Presidente dell'unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative del subambito ed esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.