Art. 20 
 
                              Subambiti 
 
  1.  Al  fine   di   disporre   di   una   migliore   organizzazione
dell'esercizio  associato  di  funzioni   e   servizi   mediante   la
localizzazione  degli  stessi  sul  territorio,   lo   statuto   puo'
prevederne  la  gestione  decentrata  attraverso   l'istituzione   di
Subambiti, anche in deroga al criterio di  contiguita'  territoriale,
soggetti alla pianificazione gestionale e finanziaria dell'unione. 
  2.  L'unione  disciplina  con  regolamento  il  funzionamento   dei
subambiti, in  relazione  alle  specifiche  esigenze  correlate  alla
tipologia della funzione e del servizio e alla necessita' di  presidi
o sportelli territoriali, nonche'  con  riferimento  ai  principi  di
efficacia, economicita' e semplificazione di gestione. 
  3. A ciascun subambito e' preposta una Conferenza  dei  Sindaci  di
subambito con un ruolo  propositivo  e  consultivo  nella  formazione
degli  indirizzi  e  delle  scelte  dell'unione,  in   relazione   al
territorio di riferimento. 
  4. La Conferenza dei Sindaci di subambito nomina un Sindaco che  ne
coordina l'attivita', concorre assieme al Presidente dell'unione alla
sovrintendenza del funzionamento  delle  articolazioni  organizzative
del subambito ed esercita  le  funzioni  delegategli  dal  Presidente
dell'unione, in relazione al territorio di riferimento.