Art. 21 
 
                 Assemblee di comunita' linguistica 
 
  1. Sono istituite  le  assemblee  di  comunita'  linguistica  quali
organismi deputati alla  valorizzazione  e  alla  salvaguardia  della
coesione  territoriale,  sociale   ed   economica   delle   comunita'
linguistiche friulana, slovena  e  tedesca  presenti  sul  territorio
regionale. 
  2. Le assemblee di comunita' linguistica sono  costituite  mediante
la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei comuni con presenza di
minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 3 della legge  15  dicembre
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche), o loro delegati. 
  3. Le  assemblee  di  comunita'  linguistica  svolgono  compiti  di
promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento  e  consultazione
ai  fini  della  tutela   e   della   valorizzazione   dell'identita'
linguistica e culturale delle comunita' regionali. 
  4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti  caratterizzanti
le comunita' linguistiche di cui al comma  1,  i  progetti  di  legge
regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla
salvaguardia dei diritti delle minoranze cosi'  come  previsti  dalle
fonti normative europee,  dalla  costituzione,  dallo  statuto  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle leggi,  sono  approvati  previa
consultazione delle assemblee di  comunita'  linguistica  di  cui  al
presente articolo.