Art. 21 Assemblee di comunita' linguistica 1. Sono istituite le assemblee di comunita' linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunita' linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale. 2. Le assemblee di comunita' linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati. 3. Le assemblee di comunita' linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identita' linguistica e culturale delle comunita' regionali. 4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunita' linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze cosi' come previsti dalle fonti normative europee, dalla costituzione, dallo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle assemblee di comunita' linguistica di cui al presente articolo.