Art. 22 Organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunita' linguistica 1. L'assemblea di comunita' linguistica elegge al suo interno il Presidente che puo' avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato. 2. L'assemblea di comunita' linguistica si riunisce almeno una volta all'anno. 3. L'assemblea di comunita' linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. 4. Il funzionamento delle assemblee di comunita' linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.