Art. 22 
 
  Organizzazione e funzioni dell'assemblea di comunita' linguistica 
 
  1. L'assemblea di comunita' linguistica elegge al  suo  interno  il
Presidente che puo' avvalersi  di  un  Consiglio  direttivo  da  esso
nominato. 
  2. L'assemblea di comunita'  linguistica  si  riunisce  almeno  una
volta all'anno. 
  3. L'assemblea di  comunita'  linguistica  approva,  a  maggioranza
assoluta dei  suoi  componenti,  il  regolamento  che  ne  disciplina
l'organizzazione e il funzionamento. 
  4. Il funzionamento delle assemblee di  comunita'  linguistica  non
comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e  per  gli
enti locali.