Art. 23 Funzioni esercitate dall'unione 1. L'unione esercita: a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27; b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'unione dai comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici; c) le funzioni gia' attribuite alle comunita' montane, a eccezione di quelle previste dall'art. 36, comma 3; d) le funzioni provinciali di cui all'art. 32; e) le funzioni regionali di cui all'art. 33. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati. 3. I comuni svolgono in forma associata, con le modalita' di cui all'art. 26, le attivita' connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e condividono, a tale fine, gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.