Art. 23 
 
                   Funzioni esercitate dall'unione 
 
  1. L'unione esercita: 
    a) le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27; 
    b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate all'unione  dai
comuni che ne fanno parte ovvero da altri enti pubblici; 
    c)  le  funzioni  gia'  attribuite  alle  comunita'  montane,   a
eccezione di quelle previste dall'art. 36, comma 3; 
    d) le funzioni provinciali di cui all'art. 32; 
    e) le funzioni regionali di cui all'art. 33. 
  2. In relazione  alle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  all'unione
competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e  contributi  sui
servizi a essa affidati. 
  3. I comuni svolgono in forma associata, con le  modalita'  di  cui
all'art. 26, le attivita' connesse  ai  sistemi  informativi  e  alle
tecnologie  dell'informazione  e  della   comunicazione   strumentali
all'esercizio delle funzioni e dei  servizi  di  cui  al  comma  1  e
condividono, a tale fine, gli  apparati  tecnici  e  informatici,  le
reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione.