Art. 24 
 
Accordi  per  la  programmazione  di  area  vasta  transnazionale   e
          transfrontaliera e altre forme di collaborazione 
 
  1. Le unioni limitrofe  possono  stipulare  tra  loro  accordi  per
programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria
competenza   armonizzando   gli   obiettivi   e   le   modalita'   di
realizzazione. 
  2. Le unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli  comuni
che  non  aderiscono  a  un'unione,  per  disciplinare  la   gestione
coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche  di
carattere  programmatorio.  Le  forme  associative  fra  le   unioni,
disciplinate dalle convenzioni, possono  essere  interlocutori  della
Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da  essa  coordinati,
anche al fine della conclusione di accordi ai  sensi  del  Titolo  I,
Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso). 
  3.  Gli  enti  locali,  riconosciuta  la  vocazione  internazionale
transfrontaliera che caratterizza  le  comunita'  del  Friuli-Venezia
Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le  comunita'  locali
di altri Stati, al  fine  di  favorire  la  civile  convivenza  e  di
incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale. 
  4. Le unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati  possono
mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con  l'eventuale
supporto delle strutture  regionali,  anche  partecipando  ai  Gruppi
europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'art. 46 della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di: 
    a)   programmare   in   maniera   coordinata,   su   area   vasta
transfrontaliera  e  transnazionale,  interventi  nelle  materie   di
propria competenza armonizzando  gli  obiettivi  e  le  modalita'  di
realizzazione; 
    b)  favorire  lo  svolgimento  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi; 
    c) valorizzare le peculiarita' linguistiche.