Art. 24 Accordi per la programmazione di area vasta transnazionale e transfrontaliera e altre forme di collaborazione 1. Le unioni limitrofe possono stipulare tra loro accordi per programmare in maniera coordinata interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalita' di realizzazione. 2. Le unioni possono convenzionarsi, tra loro e con singoli comuni che non aderiscono a un'unione, per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e servizi di area vasta, anche di carattere programmatorio. Le forme associative fra le unioni, disciplinate dalle convenzioni, possono essere interlocutori della Regione in relazione alle funzioni e ai servizi da essa coordinati, anche al fine della conclusione di accordi ai sensi del Titolo I, Capo IV, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 3. Gli enti locali, riconosciuta la vocazione internazionale transfrontaliera che caratterizza le comunita' del Friuli-Venezia Giulia, valorizzano e promuovono i rapporti con le comunita' locali di altri Stati, al fine di favorire la civile convivenza e di incentivare lo sviluppo economico, culturale e sociale. 4. Le unioni poste nella fascia confinaria con altri Stati possono mettere in atto progetti transfrontalieri specifici, con l'eventuale supporto delle strutture regionali, anche partecipando ai Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), di cui all'art. 46 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), al fine di: a) programmare in maniera coordinata, su area vasta transfrontaliera e transnazionale, interventi nelle materie di propria competenza armonizzando gli obiettivi e le modalita' di realizzazione; b) favorire lo svolgimento associato delle funzioni e dei servizi; c) valorizzare le peculiarita' linguistiche.