Art. 25 
 
              Altre disposizioni in materia di funzioni 
 
  1. Per l'esercizio associato  delle  funzioni  di  polizia  locale,
protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le  disposizioni
di cui all'art. 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7  aprile  2014,
n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni).