Art. 25 Altre disposizioni in materia di funzioni 1. Per l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale, protezione civile e polizia giudiziaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 111, 112 e 113, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).