Art. 26 
 
              Funzioni comunali esercitate dall'unione 
 
  1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni  esercitano  in  forma
associata, tramite l'unione  cui  aderiscono,  le  funzioni  comunali
nelle seguenti materie: 
    a) gestione del  personale  e  coordinamento  dell'organizzazione
generale dell'amministrazione e dell'attivita' di controllo; 
    b) sistema locale dei servizi sociali di cui  all'art.  10  della
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di  interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti  di  cittadinanza
sociale), ferma restando la  disciplina  della  forma  associata  del
servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da  17  a  21  della
legge regionale n. 6/2006; 
    c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
    d) attivita' produttive, ivi compreso lo sportello unico. 
  2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni  esercitano  in  forma
associata, tramite l'unione cui aderiscono, almeno tre delle funzioni
comunali nelle seguenti materie: 
    a) edilizia scolastica e servizi scolastici; 
    b) servizi pubblici di interesse generale; 
    c) catasto, a eccezione delle funzioni  mantenute  in  capo  allo
Stato dalla normativa vigente; 
    d)  programmazione  e  pianificazione  territoriale  di   livello
sovracomunale; 
    e) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei  primi
soccorsi; 
    f) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani  e
riscossione dei relativi tributi; 
    g) statistica; 
    h) elaborazione  e  presentazione  di  progetti  a  finanziamento
europeo. 
  3. Le restanti funzioni di cui  al  comma  2  sono  esercitate  dai
comuni in forma associata tramite l'unione a decorrere dall'1 gennaio
2017. 
  4. Agli organi dell'unione competono le  decisioni  riguardanti  le
funzioni di cui al presente articolo con le modalita' e  nei  termini
previsti dallo statuto. 
  5. Il contenuto degli  atti  in  materia  di  programmazione  e  di
pianificazione territoriale di livello sovracomunale  e'  determinato
dalla normativa regionale di settore.