Art. 26 Funzioni comunali esercitate dall'unione 1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, le funzioni comunali nelle seguenti materie: a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attivita' di controllo; b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del servizio sociale dei comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006; c) polizia locale e polizia amministrativa locale; d) attivita' produttive, ivi compreso lo sportello unico. 2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni esercitano in forma associata, tramite l'unione cui aderiscono, almeno tre delle funzioni comunali nelle seguenti materie: a) edilizia scolastica e servizi scolastici; b) servizi pubblici di interesse generale; c) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; d) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; f) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi; g) statistica; h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo. 3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni in forma associata tramite l'unione a decorrere dall'1 gennaio 2017. 4. Agli organi dell'unione competono le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo con le modalita' e nei termini previsti dallo statuto. 5. Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale e' determinato dalla normativa regionale di settore.