Art. 27 
 
          Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione 
 
  1. A decorrere dall'1° gennaio 2016  i  comuni,  avvalendosi  degli
uffici delle rispettive unioni,  esercitano  in  forma  associata  le
funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita': 
    a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi  in
relazione all'attivita' della centrale unica di committenza; 
    b)  servizi  finanziari  e  contabili,  servizi  tributari,   ivi
compresa la riscossione dei tributi; 
    c) controllo di gestione; 
    d) pianificazione territoriale comunale. 
  2. A decorrere dall'1° gennaio 2016  i  comuni,  avvalendosi  degli
uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata  almeno
due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita': 
    a) opere pubbliche; 
    b) procedure espropriative; 
    c) edilizia privata; 
    d) energia. 
  3. Le restanti funzioni di cui  al  comma  2  sono  esercitate  dai
comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, a decorrere
dall'1° gennaio 2017. 
  4. Gli organi dei comuni conservano la competenza  ad  assumere  le
decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.