Art. 27 Funzioni comunali gestite avvalendosi dell'unione 1. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita': a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attivita' della centrale unica di committenza; b) servizi finanziari e contabili, servizi tributari, ivi compresa la riscossione dei tributi; c) controllo di gestione; d) pianificazione territoriale comunale. 2. A decorrere dall'1° gennaio 2016 i comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, esercitano in forma associata almeno due tra le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivita': a) opere pubbliche; b) procedure espropriative; c) edilizia privata; d) energia. 3. Le restanti funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dai comuni, avvalendosi degli uffici delle rispettive unioni, a decorrere dall'1° gennaio 2017. 4. Gli organi dei comuni conservano la competenza ad assumere le decisioni riguardanti le funzioni di cui al presente articolo.