Art. 29 
 
                        Regime differenziato 
 
  1. Nelle unioni con popolazione superiore a  100.000  abitanti,  lo
statuto puo' prevedere  che  il  Comune  con  il  maggior  numero  di
abitanti eserciti in forma singola: 
    a) una tra le funzioni di cui all'art. 26, comma 1; 
    b) fino a tre di quelle di cui all'art. 26, comma 2; 
    c) fino a cinque di quelle di cui all'art. 27. 
  2. Le funzioni di cui all'art. 26, esercitate in forma singola  dal
Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti comuni avvalendosi
degli uffici dell'unione con le modalita' di cui all'art. 27.