Art. 29 Regime differenziato 1. Nelle unioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lo statuto puo' prevedere che il Comune con il maggior numero di abitanti eserciti in forma singola: a) una tra le funzioni di cui all'art. 26, comma 1; b) fino a tre di quelle di cui all'art. 26, comma 2; c) fino a cinque di quelle di cui all'art. 27. 2. Le funzioni di cui all'art. 26, esercitate in forma singola dal Comune di cui al comma 1, sono svolte dai restanti comuni avvalendosi degli uffici dell'unione con le modalita' di cui all'art. 27.