Art. 3 Principi 1. La riorganizzazione delle forme associative tra i comuni e la distribuzione delle funzioni amministrative, in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nel rispetto del principio della concertazione e della leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle comunita' locali, si realizza attraverso: a) la partecipazione della cittadinanza e dei livelli istituzionali piu' prossimi alle comunita' locali; b) la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarieta', semplificazione istituzionale, gradualita' temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo; c) l'uniformita' dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettivita', nonche' la sostenibilita' della spesa; d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali delle amministrazioni interessate, al fine dell'ottimale esercizio delle funzioni a esse attribuite; e) la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali e l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.