Art. 3 
 
                              Principi 
 
  1. La riorganizzazione delle forme associative tra i  comuni  e  la
distribuzione  delle  funzioni  amministrative,  in  attuazione   dei
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza,  nel
rispetto  del   principio   della   concertazione   e   della   leale
collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione  delle
comunita' locali, si realizza attraverso: 
    a)  la  partecipazione   della   cittadinanza   e   dei   livelli
istituzionali piu' prossimi alle comunita' locali; 
    b) la razionale allocazione delle  funzioni  all'ente  idoneo  ad
assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle  stesse,  secondo
criteri di unitarieta',  semplificazione  istituzionale,  gradualita'
temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle  competenze
tra i livelli di governo; 
    c)  l'uniformita'  dei   livelli   essenziali   garantiti   delle
prestazioni sull'intero territorio regionale,  anche  in  termini  di
accesso  alle  stesse  da  parte  della  collettivita',  nonche'   la
sostenibilita' della spesa; 
    d) l'adeguatezza delle dotazioni organiche  e  strumentali  delle
amministrazioni interessate, al fine  dell'ottimale  esercizio  delle
funzioni a esse attribuite; 
    e) la coesione tra le istituzioni del  sistema  Regione-Autonomie
locali e l'integrazione  delle  politiche  sociali,  territoriali  ed
economiche.