Art. 31 Sportello per il cittadino 1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cittadini e l'accessibilita' diretta ai servizi, per tutte le funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le unioni e i comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di una struttura denominata «Sportello per il cittadino» con funzioni informative e di raccordo. 2. Lo «Sportello per il cittadino» opera nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) e assicura all'utenza l'assistenza anche in via informatica e telefonica. 3. Per l'esercizio delle funzioni dello «Sportello del cittadino» e' utilizzato il personale gia' in organico degli enti locali interessati. 4. L'amministrazione regionale, mediante accordi con gli enti locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra gli sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior fruibilita' da parte dei cittadini delle rispettive funzioni e dei servizi.