Art. 31 
 
                     Sportello per il cittadino 
 
  1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con  i
cittadini  e  l'accessibilita'  diretta  ai  servizi,  per  tutte  le
funzioni e i servizi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 le unioni  e
i comuni garantiscono la presenza sul territorio di ciascun Comune di
una struttura denominata «Sportello per il  cittadino»  con  funzioni
informative e di raccordo. 
  2. Lo «Sportello per il cittadino» opera  nell'ambito  dell'ufficio
relazioni con il pubblico (URP) e  assicura  all'utenza  l'assistenza
anche in via informatica e telefonica. 
  3. Per l'esercizio delle funzioni dello «Sportello  del  cittadino»
e' utilizzato  il  personale  gia'  in  organico  degli  enti  locali
interessati. 
  4. L'amministrazione  regionale,  mediante  accordi  con  gli  enti
locali, pone in essere formule organizzative di integrazione tra  gli
sportelli per il cittadino e gli URP regionali, al fine della miglior
fruibilita' da parte dei cittadini delle rispettive  funzioni  e  dei
servizi.