Art. 32 Funzioni delle province e trasferimento di funzioni provinciali 1. Il presente articolo disciplina il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province ed elencate agli allegati A, B e C. 2. Le province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A, nonche' le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C. 3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, gia' di competenza provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di cui alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), il cui trasferimento decorre dalla data di istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro il 30 giugno 2015. 4. Sono trasferite ai comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni gia' di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dalle unioni con le modalita' di cui all'art. 26, comma 4, e dai comuni che non vi aderiscono.