Art. 32 
 
   Funzioni delle province e trasferimento di funzioni provinciali 
 
  1. Il presente  articolo  disciplina  il  riordino  delle  funzioni
attualmente esercitate dalle province ed elencate agli allegati A,  B
e C. 
  2. Le province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a
esercitare,  sino  al  loro  superamento,  le  funzioni  indicate  in
dettaglio nell'allegato A,  nonche'  le  ulteriori  funzioni  a  esse
attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C. 
  3. Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dal 1° luglio 2016,
le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, gia' di competenza
provinciale, a eccezione di quelle in materia di lavoro di  cui  alla
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del  lavoro),   il   cui
trasferimento  decorre  dalla  data   di   istituzione   dell'Agenzia
regionale per il lavoro, da effettuarsi con legge regionale entro  il
30 giugno 2015. 
  4. Sono trasferite ai comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le
funzioni  gia'  di  competenza  provinciale  indicate  in   dettaglio
nell'allegato C. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate
dalle unioni con le modalita' di cui all'art.  26,  comma  4,  e  dai
comuni che non vi aderiscono.