Art. 33 
 
       Trasferimento o delega di funzioni regionali ai comuni 
 
  1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 3, entro  il
31 dicembre 2015, con legge regionale sono  individuate  le  funzioni
regionali da trasferire ovvero delegare ai comuni per l'esercizio  in
forma associata tramite le unioni e ai comuni che non  aderiscono  ad
alcuna unione. Per tali  finalita',  la  legge  regionale  interviene
operando un riordino sistematico delle norme di  settore  interessate
dagli interventi suddetti. 
  2. La legge regionale di cui al comma 1 fissa modalita'  e  termini
per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie e
per la regolamentazione dei rapporti giuridici pendenti  connessi  al
trasferimento o alla delega delle funzioni.