Art. 34 
 
                        Atto di ricognizione 
 
  1. Entro  il  31  maggio  di  ogni  anno  le  province  trasmettono
all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali  un
atto di ricognizione, riferito al 31 dicembre  dell'anno  precedente.
L'atto di ricognizione  e'  trasmesso  dall'assessore  competente  al
consiglio regionale.  L'atto  di  ricognizione  viene  formato  dalle
province sulla base delle direttive formulate dalla Giunta regionale.
L'atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni
e ai  singoli  servizi  svolti  dall'ente,  evidenzia  la  situazione
patrimoniale e finanziaria, le attivita' e le passivita', le  risorse
umane e strumentali, nonche' i rapporti giuridici pendenti.  In  caso
di correlazione delle suddette voci a piu' funzioni, il dato, qualora
non frazionabile, viene imputato per  intero  alla  funzione  cui  si
riferisce in prevalenza. 
  2. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.