Art. 35 
 
                          Piano di subentro 
 
  1. Il piano di subentro e' il documento che individua, in relazione
a  ogni  scadenza  prevista  per   il   trasferimento   di   funzioni
provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e
finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonche' le modalita'  del
trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari. 
  2. Nel piano di subentro dovra' essere prefigurato il trasferimento
di risorse anche finanziarie  gia'  di  competenza  della  provincia,
dedotte  quelle  necessarie,  sia  per  l'esercizio  delle   funzioni
proprie, sia per la prosecuzione dell'attivita' gestionale pregressa,
attiva, passiva e patrimoniale. 
  3. La proposta di piano di  subentro  e'  approvata  dal  consiglio
provinciale ed e' trasmessa  all'assessore  regionale  competente  in
materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima  del  termine
previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate. 
  4. La proposta di piano di  cui  al  comma  3  e'  predisposta  nel
rispetto delle seguenti disposizioni: 
    a) le  risorse  finanziarie  relative  al  trattamento  economico
fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano  all'ente
destinatario; 
    b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei  rapporti
attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il  trasferimento
delle risorse tiene conto anche della passivita'; sono trasferite  le
risorse incassate relative a pagamenti  non  ancora  effettuati,  che
rientrano nei rapporti trasferiti; 
    c) per il  trasferimento  della  proprieta'  dei  beni  mobili  e
immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b),  della  legge  n.
56/2014. 
  5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione  della  proposta  di
piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in  materia
di autonomie locali, espletate le procedure  previste  dalla  vigente
normativa  contrattuale  di  riferimento  in  ordine  alla  mobilita'
collettiva, convoca il Presidente della provincia e i  rappresentanti
degli enti destinatari delle funzioni provinciali  per  l'intesa  sul
piano di subentro. In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'intesa
entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa. 
  6. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
autonomie locali. 
  7. Il  personale  e  le  risorse  strumentali  e  finanziarie  sono
trasferiti dalla provincia agli  enti  destinatari  a  decorrere  dal
trasferimento delle relative funzioni. 
  8. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.