Art. 35 Piano di subentro 1. Il piano di subentro e' il documento che individua, in relazione a ogni scadenza prevista per il trasferimento di funzioni provinciali, i relativi procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonche' le modalita' del trasferimento e la ripartizione tra gli enti destinatari. 2. Nel piano di subentro dovra' essere prefigurato il trasferimento di risorse anche finanziarie gia' di competenza della provincia, dedotte quelle necessarie, sia per l'esercizio delle funzioni proprie, sia per la prosecuzione dell'attivita' gestionale pregressa, attiva, passiva e patrimoniale. 3. La proposta di piano di subentro e' approvata dal consiglio provinciale ed e' trasmessa all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali almeno novanta giorni prima del termine previsto per il trasferimento delle funzioni ivi contemplate. 4. La proposta di piano di cui al comma 3 e' predisposta nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito spettano all'ente destinatario; b) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche della passivita'; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; c) per il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili si applica l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge n. 56/2014. 5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilita' collettiva, convoca il Presidente della provincia e i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali per l'intesa sul piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa. 6. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali. 7. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti dalla provincia agli enti destinatari a decorrere dal trasferimento delle relative funzioni. 8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.