Art. 36 Soppressione delle comunita' montane 1. Le comunita' montane del Friuli-Venezia Giulia sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2016. 2. Le unioni e i comuni che non aderiscono ad alcuna unione succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi alle soppresse comunita' montane con le modalita' di cui agli articoli 37 e 38. 3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato B, punto 1, lettere da d) a i), gia' esercitate dalle comunita' montane nei territori di loro competenza.