Art. 36 
 
                Soppressione delle comunita' montane 
 
  1. Le comunita' montane del Friuli-Venezia  Giulia  sono  soppresse
con effetto dal 1° gennaio 2016. 
  2. Le unioni e  i  comuni  che  non  aderiscono  ad  alcuna  unione
succedono nel patrimonio e nei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
alle soppresse  comunita'  montane  con  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 37 e 38. 
  3. La Regione succede nelle funzioni di cui all'allegato  B,  punto
1, lettere da d) a i), gia' esercitate dalle  comunita'  montane  nei
territori di loro competenza.