Art. 37 
 
                      Procedura di ricognizione 
 
  1.  Entro  il  1°  maggio  2015  i  commissari  straordinari  delle
comunita' montane trasmettono all'assessore regionale  competente  in
materia di autonomie locali un atto di  ricognizione,  articolato  in
relazione alle singole funzioni e ai singoli  servizi,  con  evidenza
della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria,  delle  attivita'  e
passivita', delle risorse umane e strumentali, nonche'  dei  rapporti
giuridici pendenti delle comunita' stesse alla data del  31  dicembre
2014. L'atto di ricognizione e' trasmesso  dall'assessore  competente
al consiglio regionale.