Art. 37 Procedura di ricognizione 1. Entro il 1° maggio 2015 i commissari straordinari delle comunita' montane trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione, articolato in relazione alle singole funzioni e ai singoli servizi, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attivita' e passivita', delle risorse umane e strumentali, nonche' dei rapporti giuridici pendenti delle comunita' stesse alla data del 31 dicembre 2014. L'atto di ricognizione e' trasmesso dall'assessore competente al consiglio regionale.