Art. 38 Piano di successione e subentro 1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, i commissari straordinari trasmettono all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali una proposta di piano per la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli enti successori alle comunita' montane. 2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene: a) l'assetto organizzativo e logistico e la ripartizione del personale agli enti successori; b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi; c) il progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire agli enti successori formati dalla scissione dei territori compresi nelle comunita' montane. 3. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari straordinari si attengono alle seguenti disposizioni: a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprieta' agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane; b) i beni mobili sono attribuiti agli enti successori nel cui territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure, ove tale utilizzo prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprieta' agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane; c) ai sensi dell'art. 1298 del codice civile, i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o piu' enti successori e ferma restando la responsabilita' solidale verso il creditore ai sensi del codice civile; d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o piu' enti successori; e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o piu' enti successori; f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle lettere c), d) ed e) siano sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio, essi sono imputati agli enti successori di appartenenza di detto territorio; g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'unione cui aderisce il maggior numero di comuni che li gestisce, per conto delle altre Unioni, secondo le intese che con esse intervengano. 4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari. 5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta di piano di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, espletate le procedure previste dalla vigente normativa contrattuale di riferimento in ordine alla mobilita' collettiva, convoca il commissario di ciascuna comunita' montana e i rappresentanti degli enti subentranti per l'intesa sul piano di successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa. 6. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali. 7. Ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. 8. Le Unioni territorialmente competenti prendono atto delle risultanze a consuntivo della gestione delle comunita' montane riferite all'esercizio precedente. 9. La disciplina regionale, gia' applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunita' montane, si intende riferita agli enti che a esse subentrano. 10. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.