Art. 38 
 
                   Piano di successione e subentro 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della  deliberazione
della Giunta regionale di cui  all'art.  4,  comma  6,  i  commissari
straordinari  trasmettono  all'assessore  regionale   competente   in
materia di autonomie locali una proposta di piano per la  successione
nei rapporti giuridici attivi e passivi e per il subentro degli  enti
successori alle comunita' montane. 
  2. La proposta di piano di cui al comma 1 contiene: 
    a) l'assetto organizzativo e  logistico  e  la  ripartizione  del
personale agli enti successori; 
    b) l'attribuzione agli enti destinatari dei beni e  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi; 
    c) il progetto di scissione che individua i beni,  i  crediti,  i
debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il
personale da trasferire agli enti successori formati dalla  scissione
dei territori compresi nelle comunita' montane. 
  3. Nell'attribuzione dei beni, dei  crediti,  dei  debiti  e  degli
altri rapporti giuridici attivi e passivi, i commissari  straordinari
si attengono alle seguenti disposizioni: 
    a) i beni immobili sono attribuiti agli enti successori  sul  cui
territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro
funzione, sono attribuiti in comproprieta' agli enti successori,  con
quote proporzionali al numero di abitanti dei comuni  compresi  nelle
sopprimende comunita' montane; 
    b) i beni mobili sono attribuiti agli  enti  successori  nel  cui
territorio si realizza il loro utilizzo prevalente oppure,  ove  tale
utilizzo  prevalente  non  sia  riscontrabile,  sono  attribuiti   in
comproprieta' agli enti successori, con quote proporzionali al numero
di abitanti dei comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane; 
    c) ai sensi  dell'art.  1298  del  codice  civile,  i  debiti  si
dividono in proporzione al numero di  abitanti  dei  comuni  compresi
nelle sopprimende comunita' montane, salvo che siano stati  contratti
nell'interesse esclusivo di uno specifico  territorio  ricompreso  in
uno o piu'  enti  successori  e  ferma  restando  la  responsabilita'
solidale verso il creditore ai sensi del codice civile; 
    d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti dei
comuni compresi nelle sopprimende comunita' montane, salvo che  siano
sorti nell'interesse esclusivo di uno specifico territorio ricompreso
in uno o piu' enti successori; 
    e) per i rapporti giuridici attivi e passivi  diversi  da  quelli
riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e  da  quelli  di  cui
alle  lettere  c)  e  d),  opera  il  criterio  della  divisione   in
proporzione  al  numero  di  abitanti  dei  comuni   compresi   nelle
sopprimende comunita' montane, salvo che siano  sorti  nell'interesse
esclusivo di uno specifico territorio ricompreso in uno o  piu'  enti
successori; 
    f) nel caso in cui i rapporti giuridici di cui alle  lettere  c),
d) ed e)  siano  sorti  nell'interesse  esclusivo  di  uno  specifico
territorio, essi sono imputati agli enti successori  di  appartenenza
di detto territorio; 
    g) i rapporti giuridici non attribuibili a un'unica unione e  non
suscettibili di frazionamento secondo i criteri di  cui  al  presente
comma sono assegnati all'unione cui aderisce  il  maggior  numero  di
comuni che li gestisce, per conto  delle  altre  Unioni,  secondo  le
intese che con esse intervengano. 
  4. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi
ai beni acquisiti con contributi e  sono  salvaguardate  le  esigenze
connesse  alla  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con   fondi
comunitari. 
  5. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione  della  proposta  di
piano di cui al comma 1, l'assessore regionale competente in  materia
di autonomie locali, espletate le procedure  previste  dalla  vigente
normativa  contrattuale  di  riferimento  in  ordine  alla  mobilita'
collettiva, convoca il commissario di ciascuna comunita' montana e  i
rappresentanti degli enti  subentranti  per  l'intesa  sul  piano  di
successione e subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa
entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa. 
  6. Il piano di cui al comma 5 e' approvato con deliberazione  della
Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di
autonomie locali. 
  7. Ai sensi  dell'art.  2645  del  codice  civile,  il  verbale  di
consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la
trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui
beni immobili trasferiti. 
  8.  Le  Unioni  territorialmente  competenti  prendono  atto  delle
risultanze  a  consuntivo  della  gestione  delle  comunita'  montane
riferite all'esercizio precedente. 
  9. La disciplina regionale, gia'  applicabile  all'esercizio  delle
funzioni da parte delle comunita' montane, si intende  riferita  agli
enti che a esse subentrano. 
  10. L'inosservanza degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.