Art. 39 Trasformazione delle comunita' montane in unioni 1. Qualora il territorio della costituenda unione prevista dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, coincida con quello della comunita' montana, quest'ultima e' trasformata in unione; in tal caso l'art. 38 non trova applicazione. 2. I comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente, entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, dal quale decorre la trasformazione della comunita' montana in unione. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione dello statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.