Art. 39 
 
          Trasformazione delle comunita' montane in unioni 
 
  1. Qualora il territorio  della  costituenda  unione  prevista  dal
piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma  6,  coincida
con quello della comunita' montana, quest'ultima  e'  trasformata  in
unione; in tal caso l'art. 38 non trova applicazione. 
  2. I comuni aderenti costituiscono l'assemblea  prevista  dall'art.
13 per l'approvazione dello statuto dell'unione con le  modalita'  di
cui all'art. 10, comma 2, e per l'elezione del Presidente,  entro  il
termine  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  dal   quale   decorre   la
trasformazione della comunita' montana  in  unione.  Il  sindaco  del
comune con il maggior numero di abitanti cura la pubblicazione  dello
statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.