Art. 4 
 
                   Piano di riordino territoriale 
 
  1.  Entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore   della
presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione, adotta la proposta del  Piano  di
riordino  territoriale  per  uno  sviluppo   sociale   ed   economico
sostenibile che include tutti i comuni della Regione e  individua  le
dimensioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5. 
  2. La proposta di Piano e' effettuata  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
    a) contiguita' territoriale dei comuni ricompresi nelle Unioni; 
    b) limite demografico minimo per ciascuna unione  pari  a  40.000
abitanti ovvero pari  a  30.000  abitanti  qualora  comprenda  comuni
appartenenti o appartenuti a comunita' montane; 
    c)   omogeneita',   complementarieta'   e   integrazione    delle
caratteristiche geografiche, demografiche, di mobilita',  ambientali,
economiche, sociali, culturali e infrastrutturali; 
    d)  compatibilita'  con   il   territorio   delle   Aziende   per
l'assistenza sanitaria; 
    e) integrazione istituzionale rappresentata anche  da  precedenti
forme associative o convenzioni. 
  3. La Giunta regionale acquisisce il  parere  del  Consiglio  delle
autonomie  locali  entro  venti  giorni  dalla   trasmissione   della
deliberazione di cui al comma 1. 
  4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di
cui al comma 1: 
    a) i comuni di ciascuna istituenda unione il cui  territorio  sia
confinante con quello di altra unione e quelli  con  essi  confinanti
possono chiedere l'inclusione in un'unione contermine; 
    b) i comuni di cui all'art. 6, comma 2, che non intendono aderire
ad alcuna  unione  ne  danno  comunicazione  alla  Regione;  entro  i
successivi venti giorni gli stessi comuni trasmettono  una  relazione
nella quale viene delineata la  sostenibilita'  dell'esercizio  delle
funzioni di cui all'art. 26, a fronte della riduzione  delle  risorse
di cui all'art. 42. 
  5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono  assunte  dai  consigli
comunali con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta. 
  6.  Nei  successivi  quarantacinque  giorni  la  Giunta  regionale,
acquisite le richieste e le comunicazioni dei comuni di cui al  comma
4, e tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, approva il Piano  di
riordino territoriale, con deliberazione  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione, contenente la delimitazione geografica delle
Unioni  territoriali  intercomunali,  l'elenco  dei  comuni  che  non
aderiscono ad alcuna unione e la decorrenza della sua efficacia. 
  7. Qualora le modifiche rispetto alla proposta di Piano,  derivanti
dall'applicazione  del  comma  4,  non  consentano  l'osservanza  dei
criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e d), la  Giunta  regionale
puo'  prescindere   dagli   stessi   dandone   adeguata   motivazione
provvedendo, qualora necessario, ad avviare il procedimento  previsto
dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 ottobre  2014,  n.  17
(Riordino dell'assetto istituzionale  e  organizzativo  del  servizio
sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria  e
sociosanitaria). La presente disposizione si applica  in  particolare
per i comuni nell'ambito territoriale di cui all'art. 4  della  legge
23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della  minoranza  linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).