Art. 40 Scioglimento di forme collaborative 1. Entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a sciogliere le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), le unioni di comuni istituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale n. 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi dell'art. 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. 2. Entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, i comuni facenti parte di associazioni intercomunali e unioni di comuni istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge n. 1/2006, interessati al percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la fusione di cui all'art. 17, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 5/2003. 3. L'iniziativa e' presentata agli uffici dell'amministrazione regionale entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica di cui all'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 5/2003. 4. Le forme collaborative di cui al comma 2 sono sciolte a decorrere dalla data di istituzione del nuovo comune derivante dalla fusione e comunque dal 1° gennaio 2017. 5. Qualora il territorio della costituenda unione coincida con il territorio del consorzio comunita' collinare del Friuli, esso provvede alla trasformazione in unione entro il termine di cui all'art. 7, comma 1; i comuni aderenti costituiscono l'assemblea prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione. 6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi 1 e 2 non determina l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da regolamenti o dal decreto di concessione. 7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.