Art. 40 
 
                 Scioglimento di forme collaborative 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2015, i comuni provvedono a  sciogliere  le
associazioni intercomunali istituite  ai  sensi  dell'art.  22  della
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali
del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), le
unioni  di  comuni  istituite  ai  sensi  dell'art.  23  della  legge
regionale n. 1/2006 e le forme associative a esse equiparate ai sensi
dell'art. 46, comma 5, della medesima legge, che non si sono adeguate
alle disposizioni di cui alla  presente  legge,  fatto  salvo  quanto
previsto ai commi 2, 3 e 4. 
  2. Entro il termine di cui all'art. 7, comma 1,  i  comuni  facenti
parte di associazioni intercomunali e unioni di comuni  istituite  ai
sensi degli articoli 22 e 23 della legge n.  1/2006,  interessati  al
percorso di fusione, deliberano l'iniziativa per la  fusione  di  cui
all'art. 17, comma 5, lettera b), della legge regionale n. 5/2003. 
  3. L'iniziativa  e'  presentata  agli  uffici  dell'amministrazione
regionale entro trenta giorni dall'approvazione per  la  verifica  di
cui all'art. 17, comma 8, della legge regionale n. 5/2003. 
  4. Le forme  collaborative  di  cui  al  comma  2  sono  sciolte  a
decorrere dalla data di istituzione del nuovo comune derivante  dalla
fusione e comunque dal 1° gennaio 2017. 
  5. Qualora il territorio della costituenda unione coincida  con  il
territorio  del  consorzio  comunita'  collinare  del  Friuli,   esso
provvede alla trasformazione  in  unione  entro  il  termine  di  cui
all'art. 7, comma 1;  i  comuni  aderenti  costituiscono  l'assemblea
prevista dall'art. 13 per l'approvazione dello statuto dell'unione. 
  6. La cessazione delle forme collaborative di cui ai commi  1  e  2
non  determina   l'obbligo   di   restituzione   dei   contributi   o
finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto  delle
ulteriori condizioni previste  dalla  legge,  da  regolamenti  o  dal
decreto di concessione. 
  7. L'inosservanza  degli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo
comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60.