Art. 41 
 
                    Riforma della finanza locale 
 
  1. Al  fine  di  supportare  il  riordino  del  sistema  Regione  -
Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia,  nonche'  per  assicurare
una funzionale  gestione  delle  risorse  pubbliche  a  favore  dello
sviluppo delle comunita' locali e dei relativi territori, entro il 30
giugno 2015, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale  uno
o piu' disegni di legge recanti la revisione della  disciplina  della
finanza locale intesa come: 
    a) definizione di un nuovo e funzionale sistema  delle  fonti  di
entrata  degli   enti   locali   con   particolare   riferimento   ai
trasferimenti regionali; 
    b)  coordinamento  della   finanza   locale,   costituito   dalla
disciplina concernente il patto di stabilita' e il contenimento della
spesa, la revisione  economico-finanziaria,  la  disciplina  relativa
all'individuazione delle condizioni strutturali degli enti  locali  e
la disciplina riguardante gli enti locali deficitari; 
    c) definizione delle regole e degli  strumenti  per  il  supporto
regionale alla corretta programmazione e gestione dei conti pubblici; 
    d) la disciplina delle indennita' degli amministratori locali. 
  2. La revisione di cui al comma  1  si  ispira,  nell'ambito  delle
competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti  locali  e
delle relative norme di attuazione, ai seguenti  principi  e  criteri
generali: 
    a) razionalizzazione e innovazione normativa per dare  attuazione
finanziaria al sistema pubblico integrato Regione-Autonomie locali di
cui all'art. 1, comma 154, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
(Legge di stabilita' 2011); 
    b) applicazione dei principi di federalismo, di perequazione e di
responsabilita' ai sensi dell'art. 119  della  Costituzione,  nonche'
del principio di trasparenza  nella  definizione  di  un  sistema  di
acquisizione di risorse pubbliche da parte dell'ente locale; 
    c) valorizzazione, nella definizione del sistema di trasferimenti
agli enti locali ispirato a criteri di  federalismo  e  perequazione,
degli enti gestori delle funzioni, con particolare  riferimento  alle
unioni disciplinate dalla presente legge; 
    d) previsione di strumenti e procedure di coordinamento  che,  in
un'ottica di leale collaborazione, assicurino il raggiungimento degli
equilibri di finanza pubblica ai fini  del  rispetto  degli  obblighi
comunitari, dei principi di coordinamento della  finanza  pubblica  e
dell'armonizzazione dei bilanci, individuando anche sistemi  premiali
e sanzionatori definiti e aggiornati anche tenendo conto degli  esiti
dei monitoraggi e delle verifiche regionali compiuti a supporto della
corretta programmazione e gestione dei conti pubblici locali; 
    e) valorizzazione del ruolo della Regione  Friuli-Venezia  Giulia
di  garante  dell'unitarieta'  del  sistema  della  finanza  pubblica
locale; 
    f) previsione di comunicazioni periodiche della Giunta  regionale
al consiglio regionale sull'esito dell'andamento  del  sistema  della
finanza pubblica locale e in particolare dell'andamento  della  spesa
degli enti locali. 
  3. La revisione normativa di  cui  al  comma  1,  nel  definire  il
sistema  di  monitoraggio  e  verifica  a  supporto  della   corretta
programmazione e gestione dei  conti  pubblici  locali,  tiene  conto
anche degli esiti dei lavori dell'osservatorio di cui all'art. 59. 
  4. I disegni di legge di cui al  comma  1  provvedono,  inoltre,  a
integrare e coordinare le nuove disposizioni con quelle  preesistenti
e compatibili, nonche' provvedono ad abrogare espressamente le  norme
incompatibili.