Art. 42 
 
           Supporto finanziario regionale agli enti locali 
 
  1. Il supporto finanziario della  Regione  e'  destinato,  in  modo
prioritario, a favore delle unioni,  in  quanto  enti  di  dimensioni
ottimali  per  l'efficiente  e  funzionale  gestione  di  servizi   e
l'utilizzo di risorse pubbliche. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Regione  assegna
annualmente alle unioni le risorse destinate al funzionamento e  alla
gestione  dei  servizi,  allo  sviluppo  degli  investimenti   e   al
finanziamento  delle  funzioni  trasferite  o  delegate.  La  Regione
concorre, altresi', al finanziamento  dei  comuni  e,  fino  al  loro
superamento, delle province. 
  3. Gli incentivi regionali a  favore  degli  enti  locali  previsti
dalle leggi di settore si intendono  riferiti,  esclusivamente,  alle
unioni e, fino al loro superamento, alle province. 
  4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i  comuni
non facenti parte di un'unione beneficiano  delle  risorse  destinate
annualmente  al  finanziamento  dei  bilanci  dei  comuni  ai   sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.  9  (Norme  di
attuazione dello  statuto  speciale  per  la  regione  Friuli-Venezia
Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e  delle  relative
circoscrizioni),  con  una  riduzione  del  30  per  cento   rispetto
all'importo quantificato secondo i criteri previsti  dalla  normativa
finanziaria di riferimento. 
  5. Le modalita' attuative  delle  previsioni  di  cui  al  presente
articolo, ivi comprese  le  decorrenze,  sono  definite  dalla  legge
regionale di  riforma  della  finanza  locale,  nonche'  dalle  leggi
finanziarie regionali.