Art. 42 Supporto finanziario regionale agli enti locali 1. Il supporto finanziario della Regione e' destinato, in modo prioritario, a favore delle unioni, in quanto enti di dimensioni ottimali per l'efficiente e funzionale gestione di servizi e l'utilizzo di risorse pubbliche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione assegna annualmente alle unioni le risorse destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresi', al finanziamento dei comuni e, fino al loro superamento, delle province. 3. Gli incentivi regionali a favore degli enti locali previsti dalle leggi di settore si intendono riferiti, esclusivamente, alle unioni e, fino al loro superamento, alle province. 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, i comuni non facenti parte di un'unione beneficiano delle risorse destinate annualmente al finanziamento dei bilanci dei comuni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con una riduzione del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento. 5. Le modalita' attuative delle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le decorrenze, sono definite dalla legge regionale di riforma della finanza locale, nonche' dalle leggi finanziarie regionali.