Art. 43 Finalita' della centrale unica di committenza regionale 1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore: a) dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; b) degli enti locali della Regione. 2. L'istituzione della centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti. 3. La centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 4. L'azione della centrale unica di committenza regionale e' volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacita' concorrenziali, adeguare gli standard di qualita' agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresi' il miglioramento dell'efficienza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacita' operative, nonche' l'economicita' di gestione. 5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'art. 35 della legge regionale n. 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).