Art. 43 
 
       Finalita' della centrale unica di committenza regionale 
 
  1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  (Legge  finanziaria
2007), all'interno del proprio  ordinamento,  la  centrale  unica  di
committenza regionale per  l'acquisto  di  beni  e  la  fornitura  di
servizi, a favore: 
    a) dell'amministrazione regionale e degli enti regionali  di  cui
al decreto del  Presidente  della  Regione  n.  27  agosto  2004,  n.
0277/Pres.  (Regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale  e  degli  enti  regionali),  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    b) degli enti locali della Regione. 
  2. L'istituzione della  centrale  unica  di  committenza  regionale
costituisce   attuazione    delle    disposizioni    statali    sulla
razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione  degli
acquisti. 
  3. La centrale unica di committenza regionale  si  qualifica  quale
soggetto  aggregatore,  ai  sensi   dell'art.   9,   comma   1,   del
decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti   per   la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
  4. L'azione della centrale unica di committenza regionale e'  volta
ad aggregare e  standardizzare  le  domande  di  interesse  generale,
monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del
mercato degli appalti pubblici  di  servizi  e  forniture,  stimolare
l'ordinato sviluppo  delle  capacita'  concorrenziali,  adeguare  gli
standard di qualita'  agli  effettivi  fabbisogni  e  semplificare  i
processi  di  acquisto,   perseguendo   altresi'   il   miglioramento
dell'efficienza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni e  il
potenziamento delle loro capacita' operative, nonche'  l'economicita'
di gestione. 
  5. La Regione favorisce la partecipazione  delle  piccole  e  medie
imprese  e  delle  imprese  sociali   alle   diverse   procedure   di
approvvigionamento della centrale  unica  di  committenza  regionale,
anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria.  La
centrale unica di  committenza  regionale,  per  quanto  concerne  le
procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall'art. 5 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),
dall'art. 35 della legge regionale n. 6/2006  e  dal  Capo  IV  della
legge  regionale  26  ottobre  2006,  n.  20  (Norme  in  materia  di
cooperazione sociale).