Art. 44 Attivita' della centrale unica 1. Per le finalita' di cui all'art. 43, la centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore della domanda, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando accordi quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'art. 43. 2. La centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni di consulenza e supporto nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui all'art. 43. 3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualita' prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'art. 43, comma 5, la centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto. 4. Sono escluse dall'ambito oggettivo di operativita' della centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della societa' in house Insiel S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.