Art. 44 
 
                   Attivita' della centrale unica 
 
  1. Per le finalita' di  cui  all'art.  43,  la  centrale  unica  di
committenza regionale, in  funzione  di  soggetto  aggregatore  della
domanda, opera aggiudicando appalti  pubblici  o  stipulando  accordi
quadro per  l'acquisizione  di  servizi  e  forniture,  destinati  ai
soggetti di cui all'art. 43. 
  2. La centrale unica di committenza regionale svolge anche funzioni
di consulenza e supporto nelle  procedure  di  aggiudicazione  svolte
direttamente dai soggetti di cui all'art. 43. 
  3. Al fine di ottenere forniture e servizi  connotati  dal  miglior
rapporto qualita' prezzo,  anche  per  perseguire  lo  scopo  di  cui
all'art. 43, comma 5, la  centrale  unica  di  committenza  regionale
individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto
dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene
conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi,  di  prezzo  o  di
costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto. 
  4.  Sono  escluse  dall'ambito  oggettivo  di  operativita'   della
centrale unica di  committenza  regionale  la  fornitura  di  beni  e
servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della  societa'
in house Insiel S.p.A., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 14
luglio 2011, n.  9  (Disciplina  del  sistema  informativo  integrato
regionale del Friuli-Venezia  Giulia),  e  la  fornitura  di  beni  e
servizi destinati al servizio sanitario regionale,  per  i  quali  si
applica l'art. 7 della legge regionale n. 17/2014.