Art. 45 Convenzioni quadro 1. La centrale unica di committenza regionale stipula convenzioni quadro con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'art. 43. 2. I soggetti di cui all'art. 43, in adesione alle convenzioni quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente, mediante l'invio di ordinativi di fornitura agli operatori economici, contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni previste dalla convenzione. 3. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera a), sono obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale unica di committenza regionale. 4. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che hanno rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o servizi oggetto di convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni stesse, sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati. 5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), che non hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facolta' di aderire alle convenzioni quadro, nei limiti della vigenza e della disponibilita' residua delle stesse.