Art. 45 
 
                         Convenzioni quadro 
 
  1. La centrale unica di committenza regionale  stipula  convenzioni
quadro con gli operatori economici  selezionati  nel  rispetto  delle
disposizioni previste dalla normativa  comunitaria  e  nazionale  per
l'acquisizione di  beni  e  servizi  destinati  ai  soggetti  di  cui
all'art. 43. 
  2. I soggetti di cui all'art.  43,  in  adesione  alle  convenzioni
quadro di cui al comma 1, stipulano autonomamente,  mediante  l'invio
di ordinativi di fornitura agli  operatori  economici,  contratti  di
appalto  derivati  ai  prezzi  e  alle  condizioni   previste   dalla
convenzione. 
  3. I soggetti di  cui  all'art.  43,  comma  1,  lettera  a),  sono
obbligati ad aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale
unica di committenza regionale. 
  4. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera  b),  che  hanno
rappresentato il fabbisogno di acquisire beni o  servizi  oggetto  di
convenzioni quadro, si impegnano ad aderire alle convenzioni  stesse,
sottoscrivendo i relativi contratti di appalto derivati. 
  5. I soggetti di cui all'art. 43, comma  1,  lettera  b),  che  non
hanno rappresentato il proprio fabbisogno, hanno facolta' di  aderire
alle  convenzioni  quadro,  nei  limiti   della   vigenza   e   della
disponibilita' residua delle stesse.