Art. 46 Aggiudicazione di appalti su delega 1. La centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi in convenzioni quadro di cui all'art. 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o piu' dei soggetti di cui all'art. 43. 2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla programmazione di cui all'art. 47, fatta salva la facolta' di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.