Art. 46 
 
                 Aggiudicazione di appalti su delega 
 
  1. La centrale unica di committenza regionale provvede, per beni  e
servizi non ricompresi in convenzioni  quadro  di  cui  all'art.  45,
all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o piu' dei soggetti di
cui all'art. 43. 
  2. L'aggiudicazione di appalti  su  delega  avviene  in  base  alla
programmazione di cui all'art. 47, fatta salva la facolta' di avviare
procedimenti per l'acquisizione di beni e  servizi  non  previsti  in
caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.