Art. 47 Programma annuale 1. La centrale unica di committenza regionale, sulla base dei fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi successivi. 2. Il programma di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario.