Art. 47 
 
                          Programma annuale 
 
  1. La centrale unica  di  committenza  regionale,  sulla  base  dei
fabbisogni raccolti, predispone un programma annuale e una previsione
triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e  delle  convenzioni
quadro da stipulare negli esercizi successivi. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1  viene  pubblicato  sul  sito
istituzionale della Regione, entro il 31 dicembre di  ogni  esercizio
finanziario.