Art. 48 Programmazione per l'amministrazione regionale e gli enti regionali 1. Le direzioni centrali dell'amministrazione regionale e gli enti regionali trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione. 2. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attivita' da inserire nella relazione politico -programmatica regionale, di cui all'art. 7 della legge regionale dell'8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), in misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacita' operative e al dimensionamento dell'organico della centrale stessa.