Art. 48 
 
 Programmazione per l'amministrazione regionale e gli enti regionali 
 
  1. Le direzioni centrali dell'amministrazione regionale e gli  enti
regionali trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il
piano dei propri fabbisogni, entro  il  30  settembre  dell'esercizio
precedente a quello di programmazione. 
  2. La centrale unica  di  committenza  regionale,  in  funzione  di
soggetto aggregatore, raccolti  i  fabbisogni  di  cui  al  comma  1,
propone  le  attivita'   da   inserire   nella   relazione   politico
-programmatica regionale, di cui all'art.  7  della  legge  regionale
dell'8  agosto  2007,  n.  21  (Nome  in  materia  di  programmazione
finanziaria e  di  contabilita'  regionale),  in  misura  adeguata  a
garantire uno svolgimento efficiente delle procedure  di  scelta  del
contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacita' operative  e
al dimensionamento dell'organico della centrale stessa.