Art. 49 
 
     Attivita' di committenza per gli enti locali della Regione 
 
  1. La Regione promuove la  concertazione  con  i  soggetti  di  cui
all'art. 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la  spesa
per acquisti  di  beni  e  servizi,  attraverso  lo  strumento  della
centrale unica di committenza regionale. 
  2. I rapporti tra la centrale unica di committenza  regionale  e  i
soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b),  sono  regolati  da
accordi di committenza, la cui durata e' fissata in un massimo di tre
anni, salvo rinnovo espresso. 
  3. L'accordo di committenza disciplina  le  attivita'  delegate  di
committenza nonche' le modalita' di regolazione dei rapporti  tra  la
centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui  all'art.
43, comma 1, lettera b), anche  con  riferimento  alle  modalita'  di
recesso e agli oneri a carico delle parti in  ordine  agli  eventuali
contenziosi in materia di affidamento. 
  4. Gli accordi di committenza  di  cui  al  presente  articolo  non
prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'art.  43,  comma  1,
lettera b), salvo quelli di cui al comma 3. 
  5. I soggetti di cui all'art. 43,  comma  1,  che  hanno  stipulato
accordi di committenza trasmettono alla centrale unica di committenza
regionale il piano dei  propri  fabbisogni,  entro  il  30  settembre
dell'esercizio precedente a quello di programmazione. 
  6. La centrale unica  di  committenza  regionale,  in  funzione  di
soggetto aggregatore, raccolti  i  fabbisogni  di  cui  al  comma  5,
individua le attivita' da  inserire  nel  proprio  programma  di  cui
all'art. 47. 
  7. La Regione  favorisce  forme  di  mobilita'  del  personale  del
comparto unico e di distacco temporaneo presso la centrale  unica  di
committenza regionale, per le finalita' di cui all'art. 43.