Art. 49 Attivita' di committenza per gli enti locali della Regione 1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della centrale unica di committenza regionale. 2. I rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), sono regolati da accordi di committenza, la cui durata e' fissata in un massimo di tre anni, salvo rinnovo espresso. 3. L'accordo di committenza disciplina le attivita' delegate di committenza nonche' le modalita' di regolazione dei rapporti tra la centrale unica di committenza regionale e i soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), anche con riferimento alle modalita' di recesso e agli oneri a carico delle parti in ordine agli eventuali contenziosi in materia di affidamento. 4. Gli accordi di committenza di cui al presente articolo non prevedono oneri a carico dei soggetti di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), salvo quelli di cui al comma 3. 5. I soggetti di cui all'art. 43, comma 1, che hanno stipulato accordi di committenza trasmettono alla centrale unica di committenza regionale il piano dei propri fabbisogni, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione. 6. La centrale unica di committenza regionale, in funzione di soggetto aggregatore, raccolti i fabbisogni di cui al comma 5, individua le attivita' da inserire nel proprio programma di cui all'art. 47. 7. La Regione favorisce forme di mobilita' del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la centrale unica di committenza regionale, per le finalita' di cui all'art. 43.