Art. 51 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, e' il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2. 2-ter. Nelle procedure di cui al comma 2-bis, il direttore della centrale unica di committenza regionale e' responsabile della fase di individuazione del contraente.».