Art. 51 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2000 sono
aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte
dalla centrale unica di committenza regionale, il responsabile  unico
del procedimento,  per  le  fasi  di  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione di servizi e forniture, e' il soggetto competente ai sensi
dei commi 1 e 2. 
  2-ter. Nelle procedure di cui al comma 2-bis,  il  direttore  della
centrale unica di committenza regionale e' responsabile della fase di
individuazione del contraente.».