Art. 52 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della
centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta
al consiglio regionale una relazione sull'attuazione  della  legge  e
sui risultati da essa  ottenuti,  riferendo  in  particolare  in  che
misura la costituzione di una centrale unica di committenza regionale
ha modificato le modalita' di approvvigionamento di  beni  e  servizi
nelle  pubbliche  amministrazioni  del  territorio,   e   quale   sia
l'efficacia degli interventi previsti nella  legge,  come  verificata
con esperti e operatori del settore.