Art. 52 Clausola valutativa 1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalita' di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.