Art. 53 Prima programmazione delle attivita' della centrale unica 1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attivita' della centrale unica di committenza regionale e' effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'assessore competente in materia di centralizzazione della committenza. 2. Ferma restando l'attivita' programmatoria da espletarsi nel corso del 2015, la centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2016; trova frattanto applicazione la disciplina statale in materia di centralizzazione della committenza, con facolta' per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia di avvalersi delle forme associative previste dalla normativa regionale.