Art. 53 
 
      Prima programmazione delle attivita' della centrale unica 
 
  1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attivita'
della centrale unica di committenza  regionale  e'  effettuata  dalla
Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta  dell'assessore
competente in materia di centralizzazione della committenza. 
  2. Ferma restando  l'attivita'  programmatoria  da  espletarsi  nel
corso del 2015, la centrale unica di committenza  regionale  opera  a
favore degli enti locali a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016;  trova
frattanto  applicazione  la  disciplina   statale   in   materia   di
centralizzazione della committenza, con facolta' per gli enti  locali
del  Friuli-Venezia  Giulia  di  avvalersi  delle  forme  associative
previste dalla normativa regionale.