Art. 55 
 
Utilizzo della centrale unica da parte  degli  uffici  del  consiglio
                              regionale 
 
  1. Il ricorso alla centrale unica di committenza regionale da parte
degli uffici del consiglio regionale e' disciplinato  da  convenzione
fra il  Presidente  della  Regione  e  il  Presidente  del  consiglio
regionale.