Art. 56 
 
                Trasferimento di personale all'unione 
 
  1. In sede di  prima  applicazione,  il  personale  dell'unione  e'
costituito da: 
    a) personale  proveniente  dai  comuni  in  essa  ricompresi,  in
relazione alle funzioni  comunali  da  essa  esercitate,  secondo  le
intese intervenute tra gli enti locali interessati; 
    b) personale delle comunita' montane secondo  le  previsioni  del
piano di successione e subentro di cui all'art. 38. 
  2. Il personale delle comunita' montane e del  consorzio  comunita'
collinare del Friuli e'  trasferito  alle  unioni  di  riferimento  a
decorrere dalla loro trasformazione o soppressione. 
  3. Il personale dei comuni e  delle  Province  e'  progressivamente
trasferito all'unione di destinazione contestualmente alle decorrenze
dell'esercizio delle funzioni trasferite. 
  4. Il personale trasferito conserva  il  trattamento  in  godimento
all'atto  del  trasferimento,  con  esclusione  delle  indennita'   o
retribuzioni di funzione o posizione correlate a  ruoli  o  incarichi
precedentemente ricoperti.