Art. 56 Trasferimento di personale all'unione 1. In sede di prima applicazione, il personale dell'unione e' costituito da: a) personale proveniente dai comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati; b) personale delle comunita' montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui all'art. 38. 2. Il personale delle comunita' montane e del consorzio comunita' collinare del Friuli e' trasferito alle unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione. 3. Il personale dei comuni e delle Province e' progressivamente trasferito all'unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite. 4. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennita' o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti.