Art. 58 
 
             Tutela della minoranza linguistica slovena 
 
  1. Nell'ambito territoriale  di  cui  all'art.  4  della  legge  n.
38/2001, le unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione
nazionale  e  regionale  in  materia  di   tutela   delle   minoranze
linguistiche,  dalle  convenzioni  internazionali  e   dai   trattati
sottoscritti dal Governo italiano. 
  2. Nell'ambito territoriale  di  cui  all'art.  4  della  legge  n.
38/2001, le unioni di cui al comma 1  garantiscono,  in  particolare,
l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8,  9,  10  e  21
della  legge  n.  38/2001,  in  modo  da  assicurare  un  livello  di
protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello
gia' in godimento nel territorio di riferimento.