Art. 58 Tutela della minoranza linguistica slovena 1. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano. 2. Nell'ambito territoriale di cui all'art. 4 della legge n. 38/2001, le unioni di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge n. 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello gia' in godimento nel territorio di riferimento.