Art. 59 
 
                     Osservatorio per la riforma 
 
  1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie
locali e' istituito l'osservatorio per  la  riforma,  al  quale  sono
attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio  e  di  raccordo  per
l'attuazione  della   presente   legge   e   di   coordinamento   con
l'osservatorio nazionale previsto dall'accordo, ai sensi dell'art. 1,
comma 91, della legge n.  56/2014,  tra  il  Governo  e  le  regioni,
sancito in sede di conferenza unificata  in  data  dell'11  settembre
2014. 
  2. L'osservatorio  per  la  riforma  fornisce  indicazioni  per  la
predisposizione del piano di subentro di cui all'art.  35  e  propone
iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie  e
societa' della Regione e degli enti locali,  anche  in  relazione  ai
processi di riforma statali e regionali. 
  3.  L'osservatorio  per  la  riforma,   coordinato   dall'assessore
regionale competente in materia di coordinamento  delle  riforme,  e'
formato da una rappresentanza della  Giunta  regionale  in  relazione
agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle  province  e  da
quattro rappresentanti dei comuni, due dei quali espressi  da  comuni
montani  o  parzialmente  montani,  designati  dal  consiglio   delle
autonomie locali. 
  4. Alle sedute dell'osservatorio  per  la  riforma  possono  essere
invitati altri rappresentanti degli enti locali,  in  relazione  agli
argomenti trattati.  I  componenti  dell'osservatorio  possono  farsi
assistere   da   esperti   e   da   funzionari    delle    rispettive
amministrazioni. 
  5. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono assistere i
consiglieri  regionali  componenti   della   commissione   consiliare
competente per materia. 
  6.  Gli  enti  locali  implementano  e   mettono   a   disposizione
dell'osservatorio per la riforma i dati e  le  informazioni  in  loro
possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei  compiti  a
esso  affidati.   L'inosservanza   di   tali   adempimenti   comporta
l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60. 
  7. L'osservatorio per la riforma svolge la propria attivita'  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.