Art. 59 Osservatorio per la riforma 1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali e' istituito l'osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'osservatorio nazionale previsto dall'accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014, tra il Governo e le regioni, sancito in sede di conferenza unificata in data dell'11 settembre 2014. 2. L'osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'art. 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e societa' della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali. 3. L'osservatorio per la riforma, coordinato dall'assessore regionale competente in materia di coordinamento delle riforme, e' formato da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle province e da quattro rappresentanti dei comuni, due dei quali espressi da comuni montani o parzialmente montani, designati dal consiglio delle autonomie locali. 4. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni. 5. Alle sedute dell'osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia. 6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60. 7. L'osservatorio per la riforma svolge la propria attivita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.