Art. 6 
 
                  Modalita' di adesione alle Unioni 
 
  1.  L'adesione  a  un'unione  e'  obbligatoria  per  i  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a  3.000  abitanti  se
appartenenti o appartenuti a comunita' montane. 
  2. L'adesione a un'unione  da  parte  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o
appartenuti a comunita' montane, costituisce condizione per la  piena
fruizione  del  supporto  finanziario  regionale  agli  enti   locali
previsto dall'art. 42. 
  3. L'adesione a un'unione da parte dei comuni di cui al comma 2 non
e' revocabile per dieci anni. 
  4. Ai fini del monitoraggio  e  attuazione  di  risparmi  di  spesa
conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali,  la
Direzione centrale competente  effettua  la  ricognizione  dei  costi
derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica
utilita'. 
  5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non  sia
comprovato, da parte dell'unione e dei comuni  a  essa  aderenti,  il
conseguimento di significativi risparmi di  spesa  e  di  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione,  l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata  ad  applicare  misure  di  penalizzazione  di  natura
finanziaria. L'Osservatorio regionale  di  cui  all'art.  59  propone
parametri   oggettivamente   rilevati   per   la   definizione    del
conseguimento   del   risparmio,   tenuto   conto   degli   equilibri
precedentemente  perseguiti  dai  soggetti   cui   le   Unioni   sono
subentrate. 
  6. Fermi restando i vincoli previsti dalla  vigente  normativa,  in
relazione alle funzioni comunali esercitate in  forma  associata,  la
spesa sostenuta per il funzionamento generale  dell'unione,  compresa
la spesa  di  personale,  non  puo'  comportare,  in  sede  di  prima
applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle
medesime spese sostenute dai singoli comuni partecipanti e pro  quota
dalla comunita' montana in relazione alle risorse umane e strumentali
trasferite all'unione, calcolate sulla media del triennio  2012-2014.
A  regime,  attraverso   specifiche   misure   di   razionalizzazione
organizzativa e  la  programmazione  dei  fabbisogni,  devono  essere
assicurati progressivi risparmi di spesa. 
  7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti
nel primo  triennio  di  esercizio  delle  Unioni,  la  Regione  puo'
riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio
conseguito per ciascun anno. 
  8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce  le
modalita' di attuazione dei commi 5, 6 e 7.