Art. 6 Modalita' di adesione alle Unioni 1. L'adesione a un'unione e' obbligatoria per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane. 2. L'adesione a un'unione da parte dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, costituisce condizione per la piena fruizione del supporto finanziario regionale agli enti locali previsto dall'art. 42. 3. L'adesione a un'unione da parte dei comuni di cui al comma 2 non e' revocabile per dieci anni. 4. Ai fini del monitoraggio e attuazione di risparmi di spesa conseguenti all'istituzione di Unioni territoriali intercomunali, la Direzione centrale competente effettua la ricognizione dei costi derivanti dall'erogazione dei servizi o da altre funzioni di pubblica utilita'. 5. Ove alla scadenza del primo triennio dalla costituzione non sia comprovato, da parte dell'unione e dei comuni a essa aderenti, il conseguimento di significativi risparmi di spesa e di livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 59 propone parametri oggettivamente rilevati per la definizione del conseguimento del risparmio, tenuto conto degli equilibri precedentemente perseguiti dai soggetti cui le Unioni sono subentrate. 6. Fermi restando i vincoli previsti dalla vigente normativa, in relazione alle funzioni comunali esercitate in forma associata, la spesa sostenuta per il funzionamento generale dell'unione, compresa la spesa di personale, non puo' comportare, in sede di prima applicazione e per i primi tre anni, il superamento della somma delle medesime spese sostenute dai singoli comuni partecipanti e pro quota dalla comunita' montana in relazione alle risorse umane e strumentali trasferite all'unione, calcolate sulla media del triennio 2012-2014. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e la programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa. 7. Qualora i risparmi di spesa di cui al comma 6 vengano conseguiti nel primo triennio di esercizio delle Unioni, la Regione puo' riconoscere alle stesse incentivi annuali corrispondenti al risparmio conseguito per ciascun anno. 8. La legge regionale di riforma della finanza locale definisce le modalita' di attuazione dei commi 5, 6 e 7.