Art. 60 Potere sostitutivo 1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformita' ai principi dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2006 e al principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione da parte degli enti locali di atti obbligatori, ai sensi della presente legge, nel termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna allo stesso, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta. 2. Il commissario di cui al comma 1 si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, il quale e' tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. 3. L'ente nei confronti del quale e' stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attivita' per i quali e' stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario stesso non sia insediato. 4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell'ente inadempiente.