Art. 60 
 
                         Potere sostitutivo 
 
  1. In  relazione  alla  salvaguardia  di  interessi  unitari  della
Regione,  in  conformita'  ai  principi  dell'art.  18  della   legge
regionale n. 1/2006 e al principio di leale collaborazione,  in  caso
di mancata adozione da parte degli enti locali di  atti  obbligatori,
ai sensi della  presente  legge,  nel  termine  previsto,  la  Giunta
regionale,  su  proposta  dell'assessore  competente  in  materia  di
autonomie locali, sentito l'ente inadempiente, assegna  allo  stesso,
mediante diffida, un congruo termine  per  provvedere,  comunque  non
inferiore a dieci giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
Decorso  inutilmente  il   termine   assegnato   e   sentito   l'ente
inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in
via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta. 
  2. Il commissario di cui al  comma  1  si  avvale  delle  strutture
dell'ente inadempiente, il quale e' tenuto a fornire l'assistenza,  i
documenti e la collaborazione necessaria. 
  3. L'ente nei confronti del quale e' stata disposta la  nomina  del
commissario conserva il potere di compiere gli atti o l'attivita' per
i quali e' stata rilevata l'omissione, fino a quando  il  commissario
stesso non sia insediato. 
  4. Gli oneri conseguenti all'adozione dei provvedimenti sostitutivi
sono a carico dell'ente inadempiente.