Art. 62 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 1. L'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Servizio sociale dei comuni). - 1. I comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonche' le attivita' relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative). 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i comuni esercitano, tramite le unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonche' quelli ulteriori eventualmente individuati dai comuni interessati. 3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di servizio sociale del comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali. 4. Il servizio sociale dei comuni e' dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2. 5. L'ufficio di direzione e programmazione e' struttura tecnica di supporto all'assemblea di cui all'art. 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.».