Art. 62 
 
      Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 17 della legge regionale  n.  6/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 17 (Servizio sociale dei comuni). - 1. I  comuni  esercitano,
tramite  le  unioni  territoriali  intercomunali,  la   funzione   di
programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di
cui all'art. 6, comma 2,  lettere  a),  b),  d)  ed  e),  nonche'  le
attivita' relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento  di
cui agli articoli 31, 32  e  33,  in  forma  associata  negli  ambiti
territoriali individuati dal piano di riordino  territoriale  di  cui
all'art. 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali  nel  Friuli-Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative). 
  2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i comuni esercitano, tramite
le unioni territoriali intercomunali, le  altre  funzioni  e  servizi
attribuiti dalla  normativa  regionale  di  settore,  nonche'  quelli
ulteriori eventualmente individuati dai comuni interessati. 
  3. L'esercizio associato delle funzioni e dei  servizi  di  cui  ai
commi 1 e 2 assume la denominazione di servizio sociale del comuni  e
costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali. 
  4. Il servizio sociale dei comuni e' dotato di un responsabile e di
un ufficio di direzione e programmazione  di  ambito  distrettuale  e
articola la propria organizzazione in modo da  garantire  i  servizi,
gli interventi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2. 
  5. L'ufficio di direzione e programmazione e' struttura tecnica  di
supporto all'assemblea di cui all'art. 20 per  la  realizzazione  del
sistema locale degli interventi e servizi sociali.».