Art. 63 Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 1. L'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 18 (Forme di gestione del servizio sociale dei comuni). - 1. Il servizio sociale dei comuni e' disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea dell'unione territoriale intercomunale. 2. Il regolamento stabilisce la forma di gestione del servizio sociale dei comuni, scegliendola tra la gestione diretta, la delega all'azienda per l'assistenza sanitaria o la delega a un'azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale. 3. Il regolamento disciplina: a) la durata dell'eventuale delega; b) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, nonche' i criteri generali relativi alle modalita' di esercizio; c) i criteri e le procedure di nomina del responsabile del servizio sociale dei comuni di cui all'art. 21, nonche' la costituzione, le competenze e le modalita' di funzionamento dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale; d) i rapporti finanziari; e) le modalita' di informazione ai consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del servizio sociale dei comuni. 4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o piu' unioni, il regolamento individua le modalita' per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».