Art. 63 
 
      Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 18 della legge regionale  n.  6/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 18 (Forme di gestione del servizio sociale dei comuni). -  1.
Il servizio sociale dei comuni  e'  disciplinato  da  un  regolamento
approvato dall'assemblea dell'unione territoriale intercomunale. 
  2. Il regolamento stabilisce la  forma  di  gestione  del  servizio
sociale dei comuni, scegliendola tra la gestione diretta,  la  delega
all'azienda per l'assistenza  sanitaria  o  la  delega  a  un'azienda
pubblica di servizi alla persona con  sede  legale  e  strutture  sul
territorio di ambito distrettuale. 
  3. Il regolamento disciplina: 
    a) la durata dell'eventuale delega; 
    b) le funzioni e  i  servizi  da  svolgere  in  forma  associata,
nonche' i criteri generali relativi alle modalita' di esercizio; 
    c) i criteri e  le  procedure  di  nomina  del  responsabile  del
servizio  sociale  dei  comuni  di  cui  all'art.  21,   nonche'   la
costituzione,  le  competenze  e  le   modalita'   di   funzionamento
dell'ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale; 
    d) i rapporti finanziari; 
    e)  le   modalita'   di   informazione   ai   consigli   comunali
sull'andamento  annuale  della  gestione  del  servizio  sociale  dei
comuni. 
  4.  Qualora  l'articolazione  territoriale  dei  distretti  di  cui
all'art. 19 della legge regionale 16 ottobre 2014,  n.  17  (Riordino
dell'assetto istituzionale e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale  e  norme  in  materia  di   programmazione   sanitaria   e
sociosanitaria),   non   coincida    con    un'unione    territoriale
intercomunale, ma rappresenti un multiplo  ovvero  una  frazione  del
territorio  di  una  o  piu'  unioni,  il  regolamento  individua  le
modalita' per  garantire  l'integrazione  sociosanitaria  nell'ambito
della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.».