Art. 65 Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 1. L'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Funzioni dell'assemblea dell'unione territoriale intercomunale). - 1. L'assemblea dell'unione territoriale intercomunale e' organo di indirizzo e di alta amministrazione del servizio sociale dei comuni e svolge le seguenti attivita': a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del piano di zona di cui all'art. 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma; b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonche' dei programmi e delle attivita' del servizio sociale dei comuni; c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del servizio sociale dei comuni; d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul programma delle attivita' territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute; e) esprime il parere sulla nomina del direttore di distretto e sulla sua conferma. Qualora l'azienda per l'assistenza sanitaria gestisca, in delega, anche i servizi socioassistenziali, il parere espresso e' vincolante; f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati al direttore di distretto; g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai comuni dell'ambito distrettuale. 2. Alle riunioni dell'assemblea concernenti l'attivita' del servizio sociale dei comuni partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell'azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il coordinatore sociosanitario dell'azienda medesima, il responsabile del servizio sociale dei comuni e il direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.».