Art. 65 
 
      Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 6/2006 
 
  1. L'art. 20 della legge regionale  n.  6/2006  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  20   (Funzioni   dell'assemblea   dell'unione   territoriale
intercomunale).   -   1.   L'assemblea    dell'unione    territoriale
intercomunale e' organo di indirizzo e di  alta  amministrazione  del
servizio sociale dei comuni e svolge le seguenti attivita': 
    a) attiva, tramite il Presidente, il  processo  preordinato  alla
definizione del piano di zona di cui all'art. 24 e alla  stipulazione
del relativo accordo di programma; 
    b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema
locale integrato degli interventi  e  servizi  sociali,  nonche'  dei
programmi e delle attivita' del servizio sociale dei comuni; 
    c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della
dotazione organica del servizio sociale dei comuni; 
    d) partecipa al processo di programmazione territoriale,  tramite
intesa sul programma delle attivita' territoriali (PAT), rispetto  al
quale  concorre  inoltre  alla  verifica  del  raggiungimento   degli
obiettivi di salute; 
    e) esprime il parere sulla nomina del direttore  di  distretto  e
sulla sua conferma.  Qualora  l'azienda  per  l'assistenza  sanitaria
gestisca, in delega, anche i servizi  socioassistenziali,  il  parere
espresso e' vincolante; 
    f) verifica l'attuazione degli obiettivi assegnati  al  direttore
di distretto; 
    g) svolge le ulteriori funzioni attribuite dai comuni dell'ambito
distrettuale. 
  2.  Alle  riunioni  dell'assemblea  concernenti   l'attivita'   del
servizio sociale dei comuni partecipano, senza diritto  di  voto,  il
direttore generale dell'azienda per l'assistenza sanitaria o  un  suo
delegato, il coordinatore sociosanitario  dell'azienda  medesima,  il
responsabile del servizio  sociale  dei  comuni  e  il  direttore  di
distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, nonche'
i  rappresentanti  di  altre  amministrazioni  pubbliche  dell'ambito
distrettuale.».