Art. 67 
 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 
 
  1. All'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
    «15. L'assemblea dei sindaci di  ambito  distrettuale  e'  organo
rappresentativo dei comuni e svolge le  funzioni  previste  dall'art.
20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale n. 6/2006.»; 
    b) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis.  Le  funzioni  dell'assemblea  dei  sindaci  di   ambito
distrettuale sono svolte dall'assemblea dell'unione, sia  qualora  il
territorio del  distretto  coincida  con  l'unione,  sia  qualora  ne
rappresenti  un  multiplo   o   una   frazione,   con   le   seguenti
articolazioni: 
      a) qualora il territorio del distretto coincida  con  un'unione
territoriale  intercomunale,  l'assemblea   dell'unione   svolge   le
funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale; 
      b)   qualora   l'articolazione   territoriale   del   distretto
rappresenti il territorio di piu' unioni, le funzioni  dell'assemblea
dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle assemblee  delle
unioni facenti parte del medesimo  territorio  distrettuale  in  modo
congiunto; 
      c)   qualora   l'articolazione   territoriale   del   distretto
rappresenti una frazione del territorio  di  un'unione,  le  funzioni
dell'assemblea dei sindaci di ambito  distrettuale  sono  svolte  dai
Sindaci dei comuni componenti l'assemblea dell'unione  facenti  parte
del territorio del distretto.».