Art. 67 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 1. All'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. L'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e' organo rappresentativo dei comuni e svolge le funzioni previste dall'art. 20, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge regionale n. 6/2006.»; b) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dall'assemblea dell'unione, sia qualora il territorio del distretto coincida con l'unione, sia qualora ne rappresenti un multiplo o una frazione, con le seguenti articolazioni: a) qualora il territorio del distretto coincida con un'unione territoriale intercomunale, l'assemblea dell'unione svolge le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale; b) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti il territorio di piu' unioni, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dalle assemblee delle unioni facenti parte del medesimo territorio distrettuale in modo congiunto; c) qualora l'articolazione territoriale del distretto rappresenti una frazione del territorio di un'unione, le funzioni dell'assemblea dei sindaci di ambito distrettuale sono svolte dai Sindaci dei comuni componenti l'assemblea dell'unione facenti parte del territorio del distretto.».