Art. 68 
 
                 Adeguamento dei distretti sanitari 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione
della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, la Regione  adegua
la  definizione  del  territorio  di  riferimento  degli  ambiti  dei
distretti sanitari di  cui  all'art.  19  della  legge  regionale  n.
17/2014  in  conformita'  al  nuovo  assetto  territoriale  derivante
dall'applicazione della presente legge.