Art. 68 Adeguamento dei distretti sanitari 1. Entro novanta giorni dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 6, la Regione adegua la definizione del territorio di riferimento degli ambiti dei distretti sanitari di cui all'art. 19 della legge regionale n. 17/2014 in conformita' al nuovo assetto territoriale derivante dall'applicazione della presente legge.