Art. 69 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5-ter, della
legge regionale n. 1/2006; 
    b)  la   legge   regionale   dell'11   novembre   2011,   n.   14
(Razionalizzazione  e  semplificazione  dell'ordinamento  locale   in
territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani); 
    c) l'art. 4 della legge regionale  9  marzo  2012,  n.  3  (Norme
urgenti in materia di autonomie locali); 
    d) i commi 2 e 17  dell'art.  11  della  legge  regionale  dell'8
aprile 2013, n. 5  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  attivita'
economiche, tutela ambientale, difesa del  territorio,  gestione  del
territorio, infrastrutture, lavori pubblici,  edilizia  e  trasporti,
attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni  internazionali
e  comunitarie,   istruzione,   corregionali   all'estero,   ricerca,
cooperazione e famiglia, lavoro e formazione  professionale,  sanita'
pubblica e protezione sociale, funzione pubblica,  autonomie  locali,
affari istituzionali, economici e fiscali generali); 
    e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014,
n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).