Art. 69 Abrogazioni 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5-bis e 5-ter, della legge regionale n. 1/2006; b) la legge regionale dell'11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle unioni dei comuni montani); c) l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali); d) i commi 2 e 17 dell'art. 11 della legge regionale dell'8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attivita' culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanita' pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali); e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).