Art. 7 Disposizioni per la costituzione delle Unioni 1. Le Unioni individuate dal piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni, su proposta della conferenza dei Sindaci convocata dal Sindaco del Comune di cui al comma 3. La mancata approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione entro novanta giorni dal ricevimento della proposta comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 60. 3. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda unione trasmette lo statuto alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e convoca l'assemblea di cui all'art. 13 per l'elezione del Presidente dell'unione. 4. Il Presidente dell'unione cura gli adempimenti necessari alla formazione degli organi dell'unione secondo le modalita' previste dalla presente legge e dallo statuto. 5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco di cui al comma 3 e' assistito dal Segretario comunale del Comune presso il quale esercita il mandato.