Art. 7 
 
            Disposizioni per la costituzione delle Unioni 
 
  1. Le Unioni individuate dal piano di riordino territoriale di  cui
all'art. 4, comma 6, sono costituite entro l'1 ottobre 2015. 
  2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza richieste per le  modifiche  statutarie  dei  comuni,  su
proposta della conferenza  dei  Sindaci  convocata  dal  Sindaco  del
Comune  di  cui  al  comma  3.  La  mancata  approvazione   dell'atto
costitutivo e dello statuto  dell'unione  entro  novanta  giorni  dal
ricevimento  della   proposta   comporta   l'esercizio   del   potere
sostitutivo di cui all'art. 60. 
  3. Il Sindaco del Comune con  il  maggior  numero  di  abitanti  di
ciascuna costituenda  unione  trasmette  lo  statuto  alla  struttura
regionale competente in materia  di  autonomie  locali,  ne  cura  la
pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  convoca
l'assemblea  di  cui  all'art.  13  per  l'elezione  del   Presidente
dell'unione. 
  4. Il Presidente dell'unione cura gli  adempimenti  necessari  alla
formazione degli organi dell'unione  secondo  le  modalita'  previste
dalla presente legge e dallo statuto. 
  5. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al presente  articolo,
il Sindaco di cui al comma 3 e' assistito dal Segretario comunale del
Comune presso il quale esercita il mandato.