Art. 72 
 
Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi
                regionali a favore degli enti locali 
 
  1.  All'art.  10  della  legge  regionale  26  luglio  2013,  n.  6
(Assestamento  del  bilancio  2013),  sono  apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) al comma 23, dopo le parole «confermare i contributi concessi»
sono inserite  le  seguenti:  «,  stabilendo  nuovi  termini  per  la
realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della  domanda  di
cui al  comma  24,  risultino  gia'  scaduti  quelli  precedentemente
fissati»; 
    b) all'alinea del comma 24 le parole «entro la data fissata dalla
Giunta regionale con la  deliberazione  di  cui  al  comma  22»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro la data del 30 giugno 2015». 
  2. All'art. 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13  (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, tra le parole «contributi pluriennali concessi»  e
le parole  «erogati  agli  enti  locali»,  la  congiunzione  «ed»  e'
sostituita dalla congiunzione «o»; 
    b) alla fine del comma 1 sono  aggiunte  le  parole  «,  detratte
eventuali spese gia' sostenute per la progettazione e l'estinzione di
mutui, contratti per le opere originarie»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. L'amministrazione regionale e' autorizzata  a  consentire
altresi'  l'utilizzo  dei  contributi  una  tantum  che  siano  stati
concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere  oggetto
dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e  condizioni
di cui al comma 1.»; 
    d) all'alinea del comma 2 le parole «sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «il 31 marzo 2015»; 
    e) al comma 3 le parole «novanta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il  30  giugno
2015»; 
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda  di
conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale
e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in
quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra
forma di ricorso al mercato finanziario.  4-ter.  L'erogazione  delle
annualita' concesse e non ancora erogate, potra' essere disposta,  su
motivata richiesta, in base all'art. 57, comma 1, lettera  a),  della
legge regionale n. 14/2002.»; 
    g) al comma 5, le parole «successive  al  2015»  sono  sostituite
dalla seguente: «rimanenti»; 
    h) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  si
applicano anche  con  riferimento  ai  finanziamenti  concessi  dalle
province  con  fondi  regionali   a   favore   degli   enti   locali,
compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili  di
tali enti.». 
  3. Al comma 29 dell'art. 4 e al comma 384 dell'art. 6  della  legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013),  dopo  le
parole  «finanziamento  straordinario»  e'  inserita   la   seguente:
«anche». 
  4. L'amministrazione regionale, in considerazione della  necessita'
di conciliare le  priorita'  di  intervento  sul  territorio  con  le
limitazioni  alla  spesa  pubblica  imposte  dalla  grave  situazione
finanziaria, e' autorizzata a concedere al Comune di San  Quirino  il
contributo straordinario assegnato ai sensi dell'art.  4,  comma  35,
della legge regionale n. 27/2012, per il recupero e  la  sistemazione
di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani,  non  ancora  concesso,
per la diversa finalita' di ampliamento e sistemazione  del  cimitero
di San Foca. 
  5. La documentazione per la concessione del contributo  di  cui  al
comma 4, prevista dall'art. 56, comma 1,  della  legge  regionale  31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina  organica  dei  lavori  pubblici),  e'
presentata  alla  direzione   centrale   infrastrutture,   mobilita',
pianificazione territoriale, lavori pubblici, universita' -  Servizio
edilizia, che provvede a  emettere  il  decreto  di  concessione  del
contributo,  fissando  i  termini  di  esecuzione  dei  lavori  e  le
modalita' di rendicontazione della spesa. 
  6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art.  4,  comma  35,
della legge regionale  n.  27/2012,  come  modificato  dal  comma  4,
continuano a far carico a valere sull'unita' di  bilancio  3.5.2.1073
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento  al
capitolo 3527 la cui  denominazione  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Contributo straordinario al Comune di San Quirino per  l'ampliamento
e la sistemazione del cimitero di San Foca». 
  7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della  pubblicazione  della  presente  legge  nel
Bollettino ufficiale della Regione.