Allegato A (Riferito all'art. 32) Funzioni mantenute dalle Province: 1. Funzioni in materia di agricoltura: a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport). 2. Funzioni in materia di ambiente: a) l'elaborazione e l'adozione dei piani di intervento per il miglioramento e la qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico); b) la predisposizione e l'adozione dei programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti); c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia' esistenti e le altre attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 16/2007; d) le attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 16/2007; e) la gestione dell'elenco delle attivita' autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 16/2007; f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 16/2007; g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007; h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale n. 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti); i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di' cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); j) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attivita' di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale n. 24/2006; k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2007; l) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000); m) le funzioni di autorita' competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); n) le funzioni di polizia ambientale; o) la concessione dei contributi per le associazioni ornitologiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 24/2006. 3. Funzioni in materia di caccia e pesca: a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell'avifauna di cui all'art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e all'art. 57 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali); b) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); c) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne e marittime di cui all'art. 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998; d) l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'attivita' di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi e le altre funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della Commissione delle comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)); e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, a eccezione della lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria); f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 6/2008; g) la disciplina del recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause e le altre funzioni di cui all'art. 11-bis della legge regionale n. 6/2008; h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere); i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali di cui all'art. 5 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attivita' di tassidermia). 4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo: a) l'organizzazione, congiuntamente con i comuni, del servizio idrico integrato di cui all'art. 8 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)); b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013). 5. Funzioni in materia di energia: a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale dell'11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). 6. Funzioni in materia di istruzione: a) la concessione dei contributi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive); b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'art. 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali); c) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalita' professionali). 7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale: a) le funzioni concernenti l'utilizzo del territorio di cui all'art. 11 della legge regionale n. 10/1988; b) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di infrastrutture per insediamenti produttivi di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 10/1988; c) l'elaborazione dei programmi territoriali strategici, le attivita' e le funzioni di pianificazione sovracomunale di cui all'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio). 8. Funzioni in materia di politiche sociali: a) le funzioni concernenti la tutela dei «Rom» di cui agli articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11 (Norme a tutela della cultura «Rom» nell'ambito del territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). 9. Funzioni in materia di protezione civile: a) le funzioni di cui all'art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile). 10. Funzioni in materia di trasporti: a) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale); b) le funzioni di cui all'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998.