Allegato A 
                                               (Riferito all'art. 32) 
 
Funzioni mantenute dalle Province: 
 
    1. Funzioni in materia di agricoltura: 
      a) la concessione dei contributi per le fattorie didattiche  di
cui all'art. 9,  comma  2,  lettera  g),  della  legge  regionale  27
novembre  2006,  n.  24   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi agli enti locali in materia di  agricoltura,  foreste,
ambiente,  energia,  pianificazione   territoriale   e   urbanistica,
mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport). 
    2. Funzioni in materia di ambiente: 
      a) l'elaborazione e l'adozione dei piani di intervento  per  il
miglioramento e la qualita' dell'aria di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007,  n.  16  (Norme  in
materia di tutela dall'inquinamento atmosferico  e  dall'inquinamento
acustico); 
      b) la predisposizione e l'adozione dei programmi di  attuazione
di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge  regionale  7  settembre
1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti); 
      c)  il  rilascio  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   alle
emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia'
esistenti e le altre attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera
c), della legge regionale n. 16/2007; 
      d) le attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli
impianti di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  della  legge
regionale n. 16/2007; 
      e) la  gestione  dell'elenco  delle  attivita'  autorizzate  in
relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera e), della legge regionale n. 16/2007; 
      f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni
in atmosfera di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  f),  della  legge
regionale n. 16/2007; 
      g) la previsione di misure di  semplificazione  in  materia  di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi  controlli,  di
cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 16/2007; 
      h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 23 della legge regionale  n.  30/1987  e  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Regione  2  gennaio   1998,   n.   1
(Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti); 
      i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di  bonifica
di siti contaminati di' cui agli articoli 188, comma 3,  lettera  b),
191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6,  7,
11, 12, 13, 244, 245, comma 2,  248  e  262,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
      j)  l'istruttoria  e  il  rilascio  delle   autorizzazioni   in
relazione alle attivita' di utilizzazione dei fanghi  di  depurazione
in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale n. 24/2006; 
      k) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento  acustico
di cui all'art. 19 della legge regionale n. 16/2007; 
      l) la funzione sanzionatoria in  materia  di  scarichi  di  cui
all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio  2000,  n.  2
(Legge finanziaria 2000); 
      m) le funzioni di autorita' competente ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante
la   disciplina   dell'autorizzazione   unica   ambientale    e    la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35); 
      n) le funzioni di polizia ambientale; 
      o)  la  concessione  dei   contributi   per   le   associazioni
ornitologiche di cui all'art. 9, comma 2,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 24/2006. 
    3. Funzioni in materia di caccia e pesca: 
      a) le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative
di natura pecuniaria e accessorie nelle materie della  caccia,  della
pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della  fauna  e
dell'avifauna di cui all'art. 2  della  legge  regionale  17  gennaio
1984, n. 1 (Norme per l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
regionali), e all'art. 57 della legge regionale 9 marzo 1988,  n.  10
(Riordinamento  istituzionale  della  Regione  e   riconoscimento   e
devoluzione di funzioni agli enti locali); 
      b) il riconoscimento  della  nomina  a  guardia  giurata  degli
agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e  delle
guardie volontarie delle associazioni  venatorie  e  protezionistiche
nazionali riconosciute di cui all'art. 163, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
      c) il riconoscimento della nomina  di  agenti  giurati  addetti
alla sorveglianza sulla pesca e nelle acque interne  e  marittime  di
cui all'art. 163, comma 3, lettera b),  del  decreto  legislativo  n.
112/1998; 
      d) l'organizzazione dei corsi di formazione per  l'abilitazione
all'attivita' di cattura e uccisione degli uccelli,  di  raccolta  di
uova, di distruzione o danneggiamento di  uova  o  nidi  e  le  altre
funzioni di cui all'art. 7 della legge regionale 14 giugno  2007,  n.
14 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli  uccelli  selvatici  in
conformita' al parere  motivato  della  Commissione  delle  comunita'
europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della  direttiva  92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)); 
      e) le funzioni in materia faunistico-venatoria e  di  tutela  e
protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, a eccezione  della
lettera f), della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria); 
      f) le funzioni in materia faunistico-venatoria di cui  all'art.
5, comma 2, della legge regionale n. 6/2008; 
      g) la disciplina del  recupero  della  fauna  selvatica  ferita
durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o  per
altre cause e le altre funzioni di cui all'art.  11-bis  della  legge
regionale n. 6/2008; 
      h) le funzioni concernenti l'organizzazione degli esami per  il
conseguimento dell'attestato di  idoneita'  per  l'ottenimento  della
qualifica di guardia venatoria volontaria di cui agli articoli 15, 16
e 17 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di
specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme
modificative ed integrative  in  materia  venatoria  e  di  pesca  di
mestiere); 
      i) l'autorizzazione alla preparazione tassidermica di esemplari
appartenenti a specie protette rinvenuti morti per cause  naturali  o
accidentali di cui all'art. 5 della legge regionale 1° ottobre  2002,
n.  26  (Norme  regionali  per  la   disciplina   dell'attivita'   di
tassidermia). 
    4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo: 
      a) l'organizzazione, congiuntamente con i comuni, del  servizio
idrico integrato di cui all'art. 8 della legge  regionale  23  giugno
2005,  n.  13  (Organizzazione  del  servizio  idrico   integrato   e
individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n.  36  (Disposizioni  in  materia  di  risorse
idriche)); 
      b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo
scarico di acque reflue urbane di cui all'art.  4,  comma  26,  della
legge regionale 26 luglio  2013,  n.  6  (Assestamento  del  bilancio
2013). 
    5. Funzioni in materia di energia: 
      a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale  dell'11
ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione  dei
carburanti). 
    6. Funzioni in materia di istruzione: 
      a) la concessione dei contributi di cui all'art. 23,  comma  1,
della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18  (Riordinamento  normativo
dell'anno  2004  per  il  settore  delle   attivita'   economiche   e
produttive); 
      b) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione  dei
corsi di orientamento musicale di cui all'art.  29,  comma  2,  della
legge regionale 9 marzo  1988,  n.  10  (Riordinamento  istituzionale
della Regione e riconoscimento e devoluzione di  funzioni  agli  enti
locali); 
      c) la concessione dei contributi  per  il  funzionamento  delle
scuole e degli istituti non statali  di  musica  di  cui  alla  legge
regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole  e
agli istituti di musica con finalita' professionali). 
    7. Funzioni in materia di pianificazione territoriale: 
      a) le funzioni concernenti l'utilizzo  del  territorio  di  cui
all'art. 11 della legge regionale n. 10/1988; 
      b) le funzioni concernenti gli interventi per la  realizzazione
di infrastrutture per insediamenti produttivi  di  cui  all'art.  47,
comma 3, della legge regionale n. 10/1988; 
      c) l'elaborazione dei  programmi  territoriali  strategici,  le
attivita' e  le  funzioni  di  pianificazione  sovracomunale  di  cui
all'art. 4 della legge regionale 23  febbraio  2007,  n.  5  (Riforma
dell'urbanistica  e  disciplina   dell'attivita'   edilizia   e   del
paesaggio). 
    8. Funzioni in materia di politiche sociali: 
      a) le funzioni concernenti la tutela  dei  «Rom»  di  cui  agli
articoli 1, 6, 8, 18, 19 e 21 della legge regionale 14 marzo 1988, n.
11 (Norme a tutela della cultura  «Rom»  nell'ambito  del  territorio
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). 
    9. Funzioni in materia di protezione civile: 
      a) le funzioni di cui  all'art.  8  della  legge  regionale  31
dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile). 
    10. Funzioni in materia di trasporti: 
      a) il rilascio delle autorizzazioni  dirette  a  consentire  la
circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui  all'art.
66 della legge regionale 21 ottobre  1986,  n.  41  (Piano  regionale
integrato   dei   trasporti   e   pianificazione,    disciplina    ed
organizzazione del trasporto d'interesse regionale); 
      b) le funzioni di  cui  all'art.  105,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 112/1998.