Allegato B (Riferito all'art. 32) Funzioni provinciali trasferite alla Regione: 1. Funzioni in materia di agricoltura: a) l'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006; b) l'applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 24/2006; c) la concessione di contributi per promuovere la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24/2006; d) la concessione di contributi ai consorzi forestali di cui all'art. 12, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006; e) gli interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa di cui all'art. 12, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 24/2006; f) il concorso nelle spese dei produttori biologici di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 24/2006; g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'art. 12, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 24/2006; h) la concessione dei contributi per iniziative di educazione alimentare di cui all'art. 12, comma 2, lettera h), della legge regionale n. 24/2006; i) la concessione dei contributi agli operatori agrituristici di cui all'art. 12, comma 2, lettera j), della legge regionale n. 24/2006; j) la concessione dei finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura); k) le funzioni contributive concernenti le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»). 2. Funzioni in materia di ambiente: a) la concessione dei contributi ai comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 24/2006; b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006; c) gli interventi a favore della riserva naturale marina di Miramare di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 24/2006; d) la concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24/2006; e) la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 24/2006; f) le attivita' in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 24/2006; g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali di cui all'art. 19, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 24/2006; h) le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio energetico di cui all'art. 20 della legge regionale n. 24/2006; i) il coordinamento dei piani di azione comunale nel caso di mancato raggiungimento del concerto fra i comuni interessati di cui all'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2007; j) le funzioni in materia di parchi e ambiti di tutela ambientale di cui all'art. 54 della legge regionale n. 10/1988; k) la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonche' alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui all'art. 32 della legge regionale n. 30/1987; l) le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonche' le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo di cui all'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi); m) la concessione dei contributi ai comuni nei quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani superi la percentuale, determinata dalla Giunta regionale, dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, di cui all'art. 3, comma 34, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008). 3. Funzioni in materia di caccia e pesca: a) le funzioni in materia venatoria e di tutela e protezione della fauna di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 6/2008. 4. Funzioni in materia di cultura e sport: a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 24/2006; b) le funzioni attinenti alla promozione e alla tutela della lingua tedesca di cui agli articoli 6 e 12, comma 3, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia); c) le funzioni in materia di musei medi e minori e gli interventi a favore di musei gestiti da altri enti e le iniziative dirette e gli interventi per l'acquisto, la realizzazione, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 10/1988; d) le iniziative dirette e gli interventi per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attivita' culturali di cui all'art. 51, comma 1, della legge regionale n. 10/1988; e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico); f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia). 5. Funzioni in materia di edilizia scolastica: a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi e delle altre attivita' di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988. 6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati: a) le funzioni relative a interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine di cui all'art. 39 della legge regionale n. 10/1988. 7. Funzioni in materia di istruzione: a) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto legislativo n. 112/1998; b) la concessione degli assegni di studio di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio). 8. Funzioni in materia di lavoro: a) le funzioni di cui alla legge regionale n. 18/2005. 9. Funzioni in materia di politiche sociali: a) gli interventi contributivi a favore delle cooperative sociali e la realizzazione e il sostegno ai progetti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e le attivita' di vigilanza e di verifica di cui all'art. 5 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). 10. Funzioni in materia di trasporti: a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C, di cui all'art. 32 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate); b) le funzioni concernenti la mobilita' e trasporto pubblico locale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006; c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 10, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 23/2007; e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 23/2007; f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale n. 23/2007; g) le funzioni, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2, e 22 della legge regionale n. 23/2007; h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui all'art. 48 della legge regionale n. 23/2007; i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10, lettere e) ed f), dell'allegato C; j) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente all'autorizzazione e vigilanza sulle attivita' delle autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 49, lettere c) e d), della legge regionale n. 23/2007. 11. Funzioni in materia di viabilita': a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale, cosi' come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, cosi' come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 23/2007.