Allegato B 
                                               (Riferito all'art. 32) 
 
Funzioni provinciali trasferite alla Regione: 
 
    1. Funzioni in materia di agricoltura: 
      a) l'autorizzazione all'acquisto  di  prodotti  fitosanitari  e
relativi coadiuvanti di cui all'art. 9, comma 1,  lettera  a),  della
legge regionale n. 24/2006; 
      b) l'applicazione della disciplina in materia di  raccolta  del
tartufo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale
n. 24/2006; 
      c) la concessione di contributi per promuovere  la  conoscenza,
la  diffusione  e  la  valorizzazione  dei   sistemi   razionali   di
coltivazione e conservazione di cui all'art. 9, comma 2, lettera  a),
della legge regionale n. 24/2006; 
      d) la concessione di contributi ai consorzi  forestali  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 24/2006; 
      e) gli interventi straordinari per incrementare  la  produzione
legnosa di  cui  all'art.  12,  comma  2,  lettera  e),  della  legge
regionale n. 24/2006; 
      f) il concorso nelle spese  dei  produttori  biologici  di  cui
all'art. 12, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 24/2006; 
      g) la concessione dei contributi per l'alimentazione biologica,
tipica e tradizionale nelle mense pubbliche di cui all'art. 12, comma
2, lettera g), della legge regionale n. 24/2006; 
      h) la concessione dei contributi per iniziative  di  educazione
alimentare di cui all'art. 12,  comma  2,  lettera  h),  della  legge
regionale n. 24/2006; 
      i) la concessione dei contributi agli  operatori  agrituristici
di cui all'art. 12, comma 2, lettera j),  della  legge  regionale  n.
24/2006; 
      j)  la  concessione   dei   finanziamenti   per   lo   sviluppo
dell'apicoltura di  cui  agli  articoli  13,  14  e  15  della  legge
regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la
promozione dell'apicoltura); 
      k) le funzioni contributive concernenti le «Strade del vino» di
cui alla legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina  per  il
contrassegno dei prodotti  agricoli  del  Friuli-Venezia  Giulia  non
modificati   geneticamente,   per   la   promozione   dei    prodotti
agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade  del
vino»). 
    2. Funzioni in materia di ambiente: 
      a) la concessione dei contributi ai comuni per la gestione  dei
parchi comunali e intercomunali di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
c), della legge regionale n. 24/2006; 
      b) la concessione degli incentivi ai conduttori dei  fondi  nei
biotopi di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale
n. 24/2006; 
      c) gli interventi a favore della  riserva  naturale  marina  di
Miramare di cui all'art.  10,  comma  1,  della  legge  regionale  n.
24/2006; 
      d)  la  concessione   dei   contributi   per   lo   smaltimento
dell'amianto di cui all'art. 16 della legge regionale n. 24/2006; 
      e) la  concessione  dei  contributi  per  la  realizzazione  di
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art.  17
della legge regionale n. 24/2006; 
      f) le attivita' in materia di  autorizzazione  alle  spedizioni
transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge  regionale
n. 24/2006; 
      g) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei  comuni
in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei  piani
di azione comunali di cui all'art. 19, comma  1,  lettera  d),  della
legge regionale n. 24/2006; 
      h) le funzioni amministrative  relative  alla  concessione  dei
contributi in materia di risparmio  energetico  di  cui  all'art.  20
della legge regionale n. 24/2006; 
      i) il coordinamento dei piani di azione comunale  nel  caso  di
mancato raggiungimento del concerto fra i comuni interessati  di  cui
all'art. 3, comma 2-bis, della legge regionale n. 16/2007; 
      j) le  funzioni  in  materia  di  parchi  e  ambiti  di  tutela
ambientale di cui all'art. 54 della legge regionale n. 10/1988; 
      k) la concessione dei contributi  finalizzati  all'acquisto  di
automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature nonche'
alla sensibilizzazione in materia di rifiuti della popolazione di cui
all'art. 32 della legge regionale n. 30/1987; 
      l) le funzioni di accertamento, di riscossione  e  di  rimborso
del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,  nonche'
le funzioni sanzionatorie e  di  contenzioso  amministrativo  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1997,  n.  5  (Disciplina
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi
ed integrazione alla legge regionale 7  settembre  1987,  n.  30,  in
materia di smaltimento di rifiuti solidi); 
      m) la  concessione  dei  contributi  ai  comuni  nei  quali  la
raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani  superi  la  percentuale,
determinata   dalla   Giunta   regionale,    dei    rifiuti    urbani
complessivamente raccolti, di cui all'art. 3, comma 34,  della  legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008). 
    3. Funzioni in materia di caccia e pesca: 
      a) le funzioni in materia venatoria e di  tutela  e  protezione
della fauna di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  f),  della  legge
regionale n. 6/2008. 
    4. Funzioni in materia di cultura e sport: 
      a) le funzioni in materia di cultura, sport e tempo  libero  di
cui all'art. 26, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 24/2006; 
      b) le funzioni attinenti alla promozione e  alla  tutela  della
lingua tedesca di cui agli articoli 6 e  12,  comma  3,  della  legge
regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle
minoranze di lingua tedesca del Friuli-Venezia Giulia); 
      c) le funzioni  in  materia  di  musei  medi  e  minori  e  gli
interventi a favore di musei gestiti da altri enti  e  le  iniziative
dirette  e  gli  interventi   per   l'acquisto,   la   realizzazione,
l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati  a  musei  di  cui
agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 10/1988; 
      d)  le   iniziative   dirette   e   gli   interventi   per   la
ristrutturazione di sale cinematografiche e  di  sale  polifunzionali
destinate ad attivita' culturali di cui all'art. 51, comma  1,  della
legge regionale n. 10/1988; 
      e) le funzioni concernenti il prestito interbibliotecario fra i
soggetti che fanno parte della rete  bibliotecaria  regionale  e  dei
sistemi bibliotecari di cui all'art. 13, comma 1, lettera  h),  della
legge  regionale  1°  dicembre  2006,  n.  25  (Sviluppo  della  rete
bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche  e
valorizzazione del patrimonio archivistico); 
      f) le funzioni concernenti l'istituzione, il funzionamento e lo
sviluppo dei musei pubblici di cui agli articoli 21, 22  e  23  della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per  lo  sviluppo
dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per  la  tutela
degli immobili di valore  artistico,  storico  od  ambientale,  degli
archivi storici  e  dei  beni  mobili  culturali  del  Friuli-Venezia
Giulia). 
    5. Funzioni in materia di edilizia scolastica: 
      a) le funzioni relative alla programmazione degli interventi  e
delle altre attivita' di cui all'art. 27  della  legge  regionale  n.
10/1988. 
    6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati: 
      a) le  funzioni  relative  a  interventi  per  l'attuazione  di
programmi concernenti  l'impianto  e  l'allestimento  di  comprensori
fieristici, centri commerciali, mercati alla  produzione,  centri  di
raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio  per  le  operazioni
doganali ai valichi  di  confine  di  cui  all'art.  39  della  legge
regionale n. 10/1988. 
    7. Funzioni in materia di istruzione: 
      a) le funzioni e i compiti relativi  all'istruzione  secondaria
superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
decreto legislativo n. 112/1998; 
      b) la concessione degli assegni di studio di cui  all'art.  26,
comma 3, della legge regionale n. 24/2006 e alla  legge  regionale  2
aprile 1991, n. 14 (Norme integrative  in  materia  di  diritto  allo
studio). 
    8. Funzioni in materia di lavoro: 
      a) le funzioni di cui alla legge regionale n. 18/2005. 
    9. Funzioni in materia di politiche sociali: 
      a) gli  interventi  contributivi  a  favore  delle  cooperative
sociali e la realizzazione e il sostegno  ai  progetti  di  cui  agli
articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20  (Norme
in materia di cooperazione sociale); 
      b) la promozione di iniziative finalizzate alla sperimentazione
di modelli organizzativi innovativi e le attivita' di vigilanza e  di
verifica di cui all'art. 5 della legge regionale 25  settembre  1996,
n. 41 (Norme  per  l'integrazione  dei  servizi  e  degli  interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed  attuazione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»). 
    10. Funzioni in materia di trasporti: 
      a) le funzioni riguardanti il trasporto ciclistico, a eccezione
di quelle previste al punto 10, lettera a), dell'allegato C,  di  cui
all'art.  32  della  legge  regionale  9   novembre   1998,   n.   13
(Disposizioni  in  materia   di   ambiente,   territorio,   attivita'
economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale,  istruzione  e
cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico,  societa'
finanziarie regionali, interventi a supporto  dell'Iniziativa  Centro
europea, trattamento dei dati personali e  ricostruzione  delle  zone
terremotate); 
      b) le funzioni concernenti la mobilita'  e  trasporto  pubblico
locale di cui all'art. 23 della legge regionale n. 24/2006; 
      c) le funzioni di elaborazione e attivazione delle proposte  di
cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto
2007, n. 23  (Attuazione  del  decreto  legislativo  n.  111/2004  in
materia di trasporto pubblico regionale e  locale,  trasporto  merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); 
      d) l'approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'art.
10, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 23/2007; 
      e) le funzioni relative ai servizi automobilistici, tramviari e
marittimi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della
legge regionale n. 23/2007; 
      f) le funzioni per interrelazioni con il servizio del trasporto
pubblico di cui all'art. 11, comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  della
legge regionale n. 23/2007; 
      g) le funzioni, a eccezione di quelle  previste  al  punto  10,
lettera d), dell'allegato C, di cui agli articoli 21, comma 2,  e  22
della legge regionale n. 23/2007; 
      h) le funzioni attinenti alla materia dell'autotrasporto di cui
all'art. 48 della legge regionale n. 23/2007; 
      i) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui agli
articoli 49, 50, 51, 52,  53,  54  e  55  della  legge  regionale  n.
23/2007, a eccezione di quelle previste al punto 10,  lettere  e)  ed
f), dell'allegato C; 
      j)  le   funzioni   riguardanti   la   motorizzazione   civile,
relativamente all'autorizzazione e vigilanza  sulle  attivita'  delle
autoscuole e sui centri di istruzione automobilistica di cui all'art.
49, lettere c) e d), della legge regionale n. 23/2007. 
    11. Funzioni in materia di viabilita': 
      a)  le  funzioni  spettanti   ai   proprietari   delle   strade
provinciali di interesse regionale,  cosi'  come  identificate  dalla
deliberazione di cui all'art. 61 della  presente  legge,  di  cui  al
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada); 
      b)  le  funzioni   di   classificazione   e   declassificazione
amministrativa delle strade provinciali di interesse regionale, cosi'
come identificate  dalla  deliberazione  di  cui  all'art.  61  della
presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n.
23/2007.