Allegato C 
                                               (Riferito all'art. 32) 
 
Funzioni provinciali trasferite ai comuni: 
 
    1. Funzioni in materia di agricoltura: 
      a)  il  rilascio  dell'autorizzazione  e  del  contrassegno  al
transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate  di  cui  all'art.
12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006; 
      b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui  all'art.  81
della legge regionale 23 aprile 2007,  n.  9  (Norme  in  materia  di
risorse forestali); 
      c) le funzioni in materia di disciplina  del  transito  di  cui
all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 9/2007; 
      d) le funzioni concernenti le «Strade del vino», a eccezione di
quelle contributive, di cui alla legge regionale n. 21/2000; 
      e) le funzioni relative alla produzione  di  mangimi  semplici,
composti, completi o complementari previsti  dagli  articoli  4  e  5
della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e
del  commercio  dei  mangimi),  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
112/1998. 
    2. Funzioni in materia di ambiente: 
      a)  la  programmazione   e   realizzazione   degli   interventi
finalizzati  all'attuazione  degli  obiettivi   fissati   dai   piani
regionali di miglioramento e di mantenimento della qualita' dell'aria
di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  della  legge  regionale  n.
24/2006; 
      b)   la   formulazione   di   proposte   alla    Regione    per
l'individuazione di zone che necessitano di specifici  interventi  di
miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007; 
      c)  le  funzioni  sull'utilizzo  corretto  e  razionale   degli
impianti di illuminazione di cui agli articoli 4  e  12  della  legge
regionale  18  giugno  2007,  n.  15  (Misure  urgenti  in  tema   di
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio  energetico
nelle illuminazioni per esterni  e  per  la  tutela  dell'ambiente  e
dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici); 
      d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta  di  specie  di
flora di interesse regionale di cui all'art. 61 della legge regionale
n. 9/2007; 
      e) gli interventi conservativi e di  manutenzione  dei  singoli
monumenti naturali e la valorizzazione ambientale  dei  siti  di  cui
all'art. 82, comma 4, della legge regionale n. 9/2007; 
      f) l'autorizzazione e  le  attivita'  connesse  concernenti  la
raccolta dei funghi epigei di cui all'art. 1 della legge regionale 10
maggio   2000,   n.   12   (Disciplina   della   raccolta   e   della
commercializzazione  dei  funghi  epigei  nel  territorio  regionale.
Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia
di vigilanza). 
    3. Funzioni in materia di cultura e sport: 
      a) il sostegno alle attivita' ricreative e sportive  svolte  da
enti, associazioni e organismi di cui all'art.  36,  comma  2,  della
legge regionale n. 10/1988; 
      b) le iniziative dirette e gli interventi per la  realizzazione
di impianti  sportivi  e  ricreativi,  e  relative  attrezzature,  di
interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'art. 37,  comma
2, della legge regionale n. 10/1988; 
      c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'art.
29 della legge regionale n. 10/1988. 
    4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo: 
      a) il rilascio delle autorizzazioni per  lo  svolgimento  delle
manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo
di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione  e
allo svolgimento delle predette manifestazioni  e  la  riscossione  e
l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'art. 19 della
legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle  concessioni
e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). 
    5. Funzioni in materia di edilizia scolastica: 
      a) gli interventi e le altre attivita' concernenti gli  edifici
scolastici di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988. 
    6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati: 
      a) le iniziative dirette  e  gli  interventi  per  celebrazioni
pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne,  esposizioni,  concorsi,
convegni  e  congressi  nell'ambito  del  territorio  regionale,  che
riguardino l'agricoltura o la zootecnia  e  che  rivestano  interesse
esclusivamente locale di cui all'art. 45, comma 1, lettera b),  della
legge regionale n. 10/1988. 
    7. Funzioni in materia di istruzione: 
      a)  l'attuazione  delle  iniziative   dirette   ad   assicurare
condizioni di parita' dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi  e
ordini di scuola di cui all'art. 1 della  legge  regionale  2  maggio
2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per  la
diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa  nell'ambito
del sistema scolastico regionale); 
      b) gli interventi  a  favore  dell'educazione  degli  adulti  e
quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze  di
carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2  e
5 della legge regionale 26 maggio 1980, n.  10  (Norme  regionali  in
materia di diritto allo studio); 
      c) le funzioni e i compiti relativi  all'istruzione  secondaria
superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere c), e), f) e g),  del
decreto legislativo n. 112/1998. 
    8. Funzioni in materia di infrastrutture: 
      a) gli interventi per la realizzazione di municipi e  cimiteri,
con i relativi impianti  complementari,  nonche'  per  l'acquisto  di
edifici da destinare a sede di  uffici  e  servizi  comunali  di  cui
all'art. 49 della legge regionale n. 10/1988. 
    9. Funzioni in materia di politiche sociali: 
      a) il concorso  nella  programmazione  del  sistema  integrato,
nella realizzazione  del  sistema  informativo  dei  servizi  sociali
regionale e all'osservatorio delle politiche di protezione sociale di
cui all'art. 9 della legge regionale 31 marzo  2006,  n.  6  (Sistema
integrato di interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei
diritti di cittadinanza sociale); 
      b) gli  interventi  per  consentire  l'accoglimento  di  minori
adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'art.  33
della legge regionale n. 10/1988; 
      c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la
tutela e la promozione sociale dei  cittadini  minorati,  disabili  e
handicappati di cui all'art. 34 della legge regionale n. 10/1988; 
      d) i compiti di coordinamento  e  di  programmazione  attuativa
relativi al territorio di competenza di cui all'art.  5  della  legge
regionale n. 41/1996. 
    10. Funzioni in materia di trasporti: 
      a) le funzioni concernenti gli interventi per la  realizzazione
di  depositi  di  biciclette,  previsti  dall'art.  10  della   legge
regionale 21 aprile 1993, n. 14  (Norme  per  favorire  il  trasporto
ciclistico), e dall'art. 32 della legge regionale n. 13/1998; 
      b)  le  funzioni  relative  al  rilascio  e  al  rinnovo  delle
autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di  noleggio
di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7  della  legge
regionale  18  agosto  2005,  n.  22  (Disciplina  dell'attivita'  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia); 
      c) le funzioni di natura contributiva  e  realizzativa  di  cui
all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g),  della  legge
regionale n. 23/2007; 
      d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani  del  trasporto
pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3, della  legge  regionale
n. 23/2007; 
      e)  le   funzioni   riguardanti   la   motorizzazione   civile,
relativamente  alle  attivita'  di  revisione  dei  veicoli,  di  cui
all'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 23/2007; 
      f) le  attivita'  di  controllo  amministrativo  sulle  imprese
autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della  legge  regionale
n. 23/2007. 
    11. Funzioni in materia di viabilita' locale: 
      a) la  concessione  di  contributi  per  la  realizzazione,  la
manutenzione e il ripristino delle strade vicinali  di  cui  all'art.
12, comma 2, lettera a) e b), della  legge  regionale  n.  24/2006  e
all'art. 6, commi 14 e 15, della legge regionale n. 2/2000; 
      b) le funzioni riguardanti la viabilita' degli enti  locali  di
cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/1988. 
    12. Funzioni in materia di viabilita': 
      a)  le  funzioni  spettanti   ai   proprietari   delle   strade
provinciali  di  interesse  locale,  cosi'  come  identificate  dalla
deliberazione di cui all'art. 61 della  presente  legge,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285/1992; 
      b)  le  funzioni   di   classificazione   e   declassificazione
amministrativa delle strade provinciali di  interesse  locale,  cosi'
come identificate  dalla  deliberazione  di  cui  all'art.  61  della
presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n.
23/2007. 
 
                 Visto, il Presidente: Serracchiani