Allegato C (Riferito all'art. 32) Funzioni provinciali trasferite ai comuni: 1. Funzioni in materia di agricoltura: a) il rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006; b) la rilevazione degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali); c) le funzioni in materia di disciplina del transito di cui all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 9/2007; d) le funzioni concernenti le «Strade del vino», a eccezione di quelle contributive, di cui alla legge regionale n. 21/2000; e) le funzioni relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi), di cui al decreto legislativo n. 112/1998. 2. Funzioni in materia di ambiente: a) la programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualita' dell'aria di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24/2006; b) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2007; c) le funzioni sull'utilizzo corretto e razionale degli impianti di illuminazione di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attivita' svolta dagli osservatori astronomici); d) l'autorizzazione alla deroga per la raccolta di specie di flora di interesse regionale di cui all'art. 61 della legge regionale n. 9/2007; e) gli interventi conservativi e di manutenzione dei singoli monumenti naturali e la valorizzazione ambientale dei siti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale n. 9/2007; f) l'autorizzazione e le attivita' connesse concernenti la raccolta dei funghi epigei di cui all'art. 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza). 3. Funzioni in materia di cultura e sport: a) il sostegno alle attivita' ricreative e sportive svolte da enti, associazioni e organismi di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 10/1988; b) le iniziative dirette e gli interventi per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, e relative attrezzature, di interesse locale o comunque subprovinciale di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 10/1988; c) la promozione e il sostegno delle iniziative di cui all'art. 29 della legge regionale n. 10/1988. 4. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo: a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni e la riscossione e l'introito dei canoni relativi alle medesime di cui all'art. 19 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). 5. Funzioni in materia di edilizia scolastica: a) gli interventi e le altre attivita' concernenti gli edifici scolastici di cui all'art. 27 della legge regionale n. 10/1988. 6. Funzioni in materia di fiere, mostre e mercati: a) le iniziative dirette e gli interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 10/1988. 7. Funzioni in materia di istruzione: a) l'attuazione delle iniziative dirette ad assicurare condizioni di parita' dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola di cui all'art. 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale); b) gli interventi a favore dell'educazione degli adulti e quelli a carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di carattere economico, familiare e ambientale di cui agli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio); c) le funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore di cui all'art. 139, comma 1, lettere c), e), f) e g), del decreto legislativo n. 112/1998. 8. Funzioni in materia di infrastrutture: a) gli interventi per la realizzazione di municipi e cimiteri, con i relativi impianti complementari, nonche' per l'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici e servizi comunali di cui all'art. 49 della legge regionale n. 10/1988. 9. Funzioni in materia di politiche sociali: a) il concorso nella programmazione del sistema integrato, nella realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali regionale e all'osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 9 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); b) gli interventi per consentire l'accoglimento di minori adolescenti e giovani in colonie marine e montane di cui all'art. 33 della legge regionale n. 10/1988; c) gli interventi a favore delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati di cui all'art. 34 della legge regionale n. 10/1988; d) i compiti di coordinamento e di programmazione attuativa relativi al territorio di competenza di cui all'art. 5 della legge regionale n. 41/1996. 10. Funzioni in materia di trasporti: a) le funzioni concernenti gli interventi per la realizzazione di depositi di biciclette, previsti dall'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e dall'art. 32 della legge regionale n. 13/1998; b) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia); c) le funzioni di natura contributiva e realizzativa di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e g), della legge regionale n. 23/2007; d) le funzioni, limitatamente ai servizi urbani del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale n. 23/2007; e) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attivita' di revisione dei veicoli, di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 23/2007; f) le attivita' di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 23/2007. 11. Funzioni in materia di viabilita' locale: a) la concessione di contributi per la realizzazione, la manutenzione e il ripristino delle strade vicinali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) e b), della legge regionale n. 24/2006 e all'art. 6, commi 14 e 15, della legge regionale n. 2/2000; b) le funzioni riguardanti la viabilita' degli enti locali di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/1988. 12. Funzioni in materia di viabilita': a) le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse locale, cosi' come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui al decreto legislativo n. 285/1992; b) le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali di interesse locale, cosi' come identificate dalla deliberazione di cui all'art. 61 della presente legge, di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 23/2007. Visto, il Presidente: Serracchiani